Istituzione del giudice di pace

Art. 41 — Conoscenza delle lingue italiana, tedesca e francese

Nel territorio della provincia di Bolzano, per la nomina dei giudici di pace e degli ausiliari addetti agli uffici del giudice di pace, e' richiesta la piena conoscenza delle lingue italiana e tedesca, da accertare secondo le norme vigenti ed osservate le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 571. Nel territorio della regione Valle d'Aosta, per la nomina dei giudici di pace nonche' dei cancellieri, degli usceri e degli altri addetti agli uffici del giudice di pace, e' richiesta la conoscenza della lingua francese, ai sensi dell'articolo 38 dello Statuto speciale, adottato con legge costituzionale 26 fabbraio 1948, n. 4, e degli articoli 51, 52, 53 e 54 della legge 16 maggio 1978, n. 196. Nei comuni della Valle d'Aosta e nelle relative borgate o frazioni possono essere istituiti uffici distinti del giudice di pace.

Testo vigente dal 27 novembre 1991

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Corte costituzionale

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urn:nir:stato:legge:1991-11-21;374~art41 · fonte su Normattiva