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Il primo comma dell'articolo 19 della legge 31 marzo 1956, n. 293, e' sostituito dal seguente: "In caso di morte di pensionato o di iscritto che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 16, lettera c), spetta una pensione alla vedova ed ai figli legittimi, legittimati o naturali riconosciuti o dichiarati, di eta' inferiore al 18° anno o al 21° se studenti, o permanentemente inabili al lavoro, purche' gia' a carico del pensionato o dell'iscritto. Sono equiparati ad essi i figli adottivi, gli affiliati, i minori affidati ai sensi dell'articolo 404 del Codice civile, nonche' i figli naturali o nati da precedente matrimonio del coniuge del pensionato o dell'iscritto".
Testo in vigore dal 15 febbraio 1963 al 4 gennaio 1972
