Articolo abrogato dalla l. 25 novembre 1971, n. 1079.
Abrogato dal 4 gennaio 1972
Articolo abrogato dalla l. 25 novembre 1971, n. 1079.
Abrogato dal 4 gennaio 1972
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1956
Confronto con la versione in vigore dal 2 marzo 1963 al 4 gennaio 1972. 253 parole tolte, 9 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: In caso di morte di pensionato o di iscritto che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 16, lettera c), spetta una pensione alla vedova ed ai figli legittimi, legittimati o naturali riconosciuti o dichiarati, di eta' inferiore al 18° anno o al 21° se studenti, o permanentemente inabili al lavoro, purche' gia' a carico del pensionato o dell'iscritto. Sono equiparati ad essi i figli adottivi, gli affiliati, i minori affidati ai sensi dell'articolo 404 del Codice civile, nonche' i figli naturali o nati da precedente matrimonio del coniuge del pensionato o dell'iscritto. Sono equiparati ad essi i figli adottivi, gli affiliati, i minori affidati ai sensi dell'articolo 401 del Codice civile, nonche' i figli naturali o nati da precedente matrimonio del coniuge del pensionato o dell'iscritto. Sono escluse dal diritto le figlie maritate, anche se di eta' inferiore ai 18 anni. Non ha diritto alla pensione la vedova quando:
tolto: a) il matrimonio sia stato contratto dopo che l'iscritto sia cessato dal servizio;
tolto: b) il matrimonio sia stato contratto dall'iscritto dopo compiuta l'eta' di 55 anni, salvo che esso sia di due anni almeno anteriore al giorno della cessazione dal servizio o della morte, o sia nata prole, anche se postuma, ovvero il decesso sia avvenuto per causa di servizio;
tolto: c) sia passata in giudicato sentenza di separazione personale pronunciata per sua colpa. Uguale trattamento spetta al vedovo di donna iscritta o pensionata, quando alla data della morte della moglie risulti la sua inabilita' permanente e la sua convivenza a carico della stessa.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 NOVEMBRE 1971, N. 1079
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-03-31;293~art19 · fonte del testo