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All'articolo 22 della legge 31 marzo 1956, n. 293, e' inserito, dopo il primo comma, il seguente: "Tale riduzione non si opera quando l'invalidita' sia di grado pari o superiore al 70 per cento".

Testo in vigore dal 15 febbraio 1963 al 4 gennaio 1972

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-03;53~art8 · fonte del testo