Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 febbraio 1963 al 4 gennaio 1972. Leggi il testo vigente →
All'articolo 22 della legge 31 marzo 1956, n. 293, e' inserito, dopo il primo comma, il seguente: "Tale riduzione non si opera quando l'invalidita' sia di grado pari o superiore al 70 per cento".
Testo in vigore dal 15 febbraio 1963 al 4 gennaio 1972
