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I progetti relativi ai lavori di completamento degli aeroporti civili di cui al precedente articolo 1, sono sottoposti al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici nonche' del Consiglio superiore dell'aviazione civile. Le espropriazioni riguardanti detti lavori devono essere iniziate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e i lavori stessi devono essere ultimati entro sei anni.

Testo in vigore dal 4 aprile 1968 al 10 settembre 1974

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