Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 settembre 1974 al 2 giugno 1976. Leggi il testo vigente →

I progetti relativi ai lavori di completamento degli aeroporti civili di cui al precedente articolo 1, sono sottoposti al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici nonche' del Consiglio superiore dell'aviazione civile. Le espropriazioni riguardanti detti lavori devono essere iniziate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e i lavori stessi devono essere ultimati entro sei anni. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 12 agosto 1974, n.376

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La L. 12 agosto 1974, n.376 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine di sei anni previsto dall'articolo 2 della legge 12 marzo 1968, n. 291, entro il quale devono essere ultimati i lavori di completamento ivi menzionati, e' prorogato di due anni."

Testo in vigore dal 10 settembre 1974 al 2 giugno 1976

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 settembre 1974

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1968 al 10 settembre 1974.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 12 agosto 1974, n.376

    La L. 12 agosto 1974, n.376 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine di sei anni previsto dall'articolo 2 della legge 12 marzo 1968, n. 291, entro il quale devono essere ultimati i lavori di completamento ivi menzionati, e' prorogato di due anni."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1968-03-12;291~art2 · fonte del testo