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L'articolo 31 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, e' sostituito dal seguente: "Il trattamento di previdenza consiste nella corresponsione di una pensione risultante:

  • a)da un conto generale alimentato dai contributi generali previsti dagli articoli 3, 4, 5 e 7;
  • b)da conti individuali alimentati dai contributi personali obbligatori previsti dall'articolo 6 maggiorati degli interessi della misura massima del 4,50 per cento. L'eventuale maggiore reddito conseguito sara' devoluto al conto generale".

Testo in vigore dal 27 marzo 1963 al 1 agosto 1965

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urn:nir:stato:legge:1963-02-25;289~art11 · fonte del testo