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L'articolo 31 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, e' sostituito dal seguente: "Il trattamento di previdenza consiste nella corresponsione di una pensione risultante:
- a)da un conto generale alimentato dai contributi generali previsti dagli articoli 3, 4, 5 e 7;
- b)da conti individuali alimentati dai contributi personali obbligatori previsti dall'articolo 6 maggiorati degli interessi della misura massima del 4,50 per cento. L'eventuale maggiore reddito conseguito sara' devoluto al conto generale".
Testo in vigore dal 27 marzo 1963 al 1 agosto 1965
