Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 marzo 1963 al 1 agosto 1965. Leggi il testo vigente →

L'articolo 33 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, e' sostituito dal seguente: "Il trattamento di pensione se richiesto dal 65° al 69° anno di eta' e' subordinato alla cancellazione dall'Albo forense. Il trattamento di pensione e' cumulabile con la pensione di guerra, con la pensione della previdenza sociale e con qualsiasi altra pensione e assegno o trattamento di natura mutualistica e previdenziale. La pensione e' riversibile a favore del coniuge superstite e dei figli minori, anche se l'iscritto e' deceduto anteriormente all'entrata, in vigore della presente legge, nei casi e alle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato senza pregiudizio dei diritti previsti nell'articolo seguente".

Testo in vigore dal 27 marzo 1963 al 1 agosto 1965

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-02-25;289~art13 · fonte su Normattiva