L'iscritto che viene cancellato dalla Cassa nazionale anteriormente all'acquisizione dei requisiti necessari per il conseguimento della pensione di vecchiaia, ha diritto, purche' siano trascorsi almeno 10 anni dalla data della sua iscrizione, alla restituzione del montante, al tasso di interesse del 4,50 per cento delle annualita' di contributo personale obbligatorio gia' versate. Nel caso che non sia decorso il predetto termine di 10 anni, verranno rimborsate le somme versate a titolo di contributo personale, senza alcun interesse. In caso di reiscrizione dell'iscritto cancellato il precedente periodo di iscrizione non avra' alcun effetto, tranne nei casi di accertata cancellazione per casi di forza maggiore. All'iscritto cancellato per radiazione dagli Albi professionali, anche se pronunziata anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, saranno rimborsate d'ufficio le somme versate a titolo di contributo personale obbligatorio senza interessi.

Testo vigente dal 27 marzo 1963

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 180/1985

    Altra decisione
    13 giugno 1985

    Spetta al giudice a quo - cui vanno a tal fine restituiti gli atti - accertare la persistente rilevanza della questione di legittimità costituzionale, alla stregua della normativa sopravvenuta posteriormente all'ordinanza di rimessione. (Restituzione degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 25 febbraio 1963, n. 289 - contenente modifiche alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sull'attuazione della Cassa nazionale di previdenza per avvocati e procuratori -, nella parte in cui - in asserito contrasto con gli artt. 3, 35, primo comma, e 38 Cost. - non consente il cumulo ai fini pensionistici di più periodi di iscrizione alla detta Cassa, a meno che la cancellazione non sia avvenuta per forza maggiore, in quanto, nelle more del giudizio, la normativa della previdenza forense è stata interamente innovata con la riforma introdotta con la legge 20 settembre 1980, n. 576, la quale all'art. 21 prevede il cumulo tra più periodi d'iscrizione alla Cassa).

    Art. 18 Modifiche alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, sull'istituzione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1963-02-25;289~art18 · fonte su Normattiva