Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 agosto 1965 al 12 dicembre 1965. Leggi il testo vigente →
Articolo soppresso dalla l. 5 luglio 1965, n. 798.
Abrogato dal 1 agosto 1965
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Articolo soppresso dalla l. 5 luglio 1965, n. 798.
Abrogato dal 1 agosto 1965
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Un esposto diretto al Presidente del Tribunale, definito nel contesto come "ricorso" e contenente la dichiarazione di proporre opposizione ad un atto ingiuntivo per il pagamento di spese di giustizia, fra le quali è compreso anche il contributo dovuto alla Cassa di previdenza per gli avvocati e procuratori, non è atto idoneo ad instaurare un giudizio e a dare quindi luogo allo svolgimento di un procedimento.
Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 53 cost. · Art. 102 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 27 marzo 1963 al 1 agosto 1965. 688 parole tolte, 9 parole aggiunte in 13 capoversi.
tolto: L'articolo 22 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, e' sostituito dal seguente: "E' dovuto alla Cassa un contributo per i seguenti provvedimenti giurisdizionali:
tolto: a) sentenze di qualunque autorita' giurisdizionale, anche se emesse in Camera di Consiglio: sono escluse le sentenze non definitive dei conciliatori, e dei pretori, le sentenze penali di rinvio a giudizio, di proscioglimento e di assoluzione;
tolto: b) decreti penali di condanna non opposti;
tolto: c) ordinanze di assegnazione di beni pignorati e di distribuzione delle somme ricavate dalle relative vendite e verbali redatti ai sensi dell'articolo 598 del Codice di procedura civile;
tolto: d) decreti emessi ai sensi degli articoli 641 e 664 del Codice di procedura- civile ed ordinanze emesse ai sensi degli articoli 663 e 665 dello stesso Codice;
tolto: e) ordinanze emesse ai sensi degli articoli 736, ultimo comma, e 794 del Codice di procedura civile, ed ordinanze che dichiarano esecutivi i progetti di divisione ai sensi dell'articolo 789, ultimo comma, dello stesso Codice;
tolto: f) decreti emessi dal pretore ai sensi dell'articolo 825, secondo comma, del Codice di procedura civile;
tolto: g) decreti emessi dal Tribunale ai sensi degli articoli 118, nn. 2), 3) e 4), 163, primo comma, 188, primo comma, 193, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
tolto: h) decreti emessi dal giudice delegato ai sensi degli articoli 97, primo comma, 110, 117, 157, secondo comma, 159, 190, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
tolto: i) provvedimenti in materia, di volontaria giurisdizione di competenza dei pretori dei Tribunali e delle Corti di appello, esclusi quelli che abbiano carattere meramente ordinatorio od istruttorio;
tolto: l) decisioni aventi carattere giurisdizionale in materia di tributi emessi da tutte le Commissioni delle Imposte dirette;
tolto: m) lodi arbitrali definitivi soggetti a decreto di esecutorieta' del pretore a norma dell'articolo 825 del Codice di procedura, civile;
tolto: n) verbali di conciliazione redatti avanti l'autorita' giudiziaria escluso il conciliatore. Il contributo e' corrisposto nella seguente misura: lire 500 per le sentenze dei conciliatori; lire 600 per i decreti penali; lire 1.600 per le sentenze e per gli altri provvedi menti dei pretori; lire 3.000 per le sentenze e per gli altri provvedimenti dei Tribunali e dei giudici addetti ai medesimi e per le sentenze delle Corti di assise, e per le decisioni delle Giunte provinciali amministrative, e delle giurisdizioni speciali; i lire 4.000 per le sentenze e per gli altri provvedimenti delle Corti di appello e delle Corti di assise di appello; lire 6.000 per le sentenze della Corte Costituzionale; della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, escluse quelle concernenti le pensioni di guerra, del Tribunale superiore delle acque pubbliche, del Tribunale supremo militare e della Commissione centrale delle imposte dirette e indirette; lire 1.600 per le decisioni di cui alla lettera l); lire 6.000 per le decisioni di cui alla lettera m); lire 1.600 per i verbali di conciliazione redatti innanzi al pretore, lire 3.000 per quelli redatti, innanzi ai Tribunali, ai giudici addetti ai medesimi; lire 4.000 per quelli redatti innanzi alle Corti d'appello e ai consiglieri addetti. Il contributo e' unico qualunque sia il numero delle parti e dei procuratori e difensori. Per i provvedimenti soggetti a registrazione, anche se in esecuzione dell'imposta di registro, il contributo e' riscosso all'atto della registrazione dall'Ufficio del registro. Analogamente si procede per i provvedimenti che importino riscossioni a mezzo del detto Ufficio. Per tutti gli altri provvedimenti il contributo riscosso mediante applicazione delle i marche previste dagli articoli 27 e seguenti del regio decreto 25 giugno 1940, n. 954, a cura delle cancellerie e segreterie degli Organi giurisdizionali che emettono provvedimenti medesimi ed e' a carico di chi e' tenuto a pagare o anticipare le spese; il rilascio prima copia di tali provvedimenti non puo' avere luogo se il contributo non sia stato corrisposto, e qualora esso venga soddisfatto da chi richiede la prima copia sara' incluso nella specifica relativa al rilascio della medesima. L'Ufficio del registro si da' carico del contributo quale riscosso a favore di terzi e versa mensilmente alla Cassa, l'ammontare delle riscossioni, dedotto l'aggio del 2 per cento".aggiunto: ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 5 LUGLIO 1965, N. 798
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1963-02-25;289~art4 · fonte del testo