Non è fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 27, terzo comma, e 3 Cost., nei confronti dell'art. 56 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario) come sostituito dall'art. 19 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui, secondo il principio di diritto affermato al riguardo dalla Corte di cassazione, obbliga il decidente, nella valutazione della condotta del condannato ai fini della remissione del debito per spese di mantenimento in carcere, a tener conto della sola condotta "strettamente carceraria" e non quindi di quella tenuta in libertà. Riguardo alla censura formulata sotto il primo profilo, secondo cui per effetto della denunciata preclusione potrebbe essere ingiustamente premiato con la remissione del debito per le spese di mantenimento in carcere anche chi, dopo una detenzione caratterizzata da regolare condotta, abbia -come nel caso di specie- continuato a delinquere, si rileva che la generica finalità di recupero del reo, alla cui realizzazione l'istituto in questione pure indubbiamente concorre, resta qui sullo sfondo, poiché il legislatore è evidentemente mosso dall'obiettivo, più specifico e immediato, consistente nell'incentivazione al mantenimento della disciplina carceraria, incentivazione che potrebbe risultare in qualche misura attenuata se l'eventualità della ricompensa costituita dalla remissione delle spese di mantenimento fosse subordinata alla valutazione di comportamenti non più riferibili alla detenzione. Mentre, riguardo alla censura avanzata, sotto il secondo profilo, per la ritenuta irragionevole disparità di trattamento che verrebbe a crearsi tra il condannato che abbia subito un qualche periodo di detenzione e il condannato che non sia stato sottoposto ad alcuna restrizione, è evidente che tale disparità può bensì verificarsi - come la Corte ha riconosciuto nella sentenza (n. 342 del 1991) di illegittimità costituzionale, in altra parte, dell'art. 56 dell'ordinamento penitenziario - nella diversa ipotesi della remissione del debito per spese processuali richiesta da condannati che non abbiano sofferto alcun periodo di carcerazione, ma non ai fini della remissione delle spese di mantenimento in carcere, che la detenzione in ogni caso suppone. - Cfr. S. n. 342/1991 (già citata nel testo). red.: S. Pomodoro
Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 56 Ordinamento penitenziario · Art. 19 Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'