L'articolo 56 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' sostituito dal seguente: "ART. 56. - (Remissione del debito). - 1. Il debito per le spese di procedimento e di mantenimento e' rimesso nei confronti dei condannati e degli internati che si trovano in disagiate condizioni economiche e hanno tenuto regolare condotta ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 30-ter. La relativa domanda puo' essere proposta fino a che non sia conclusa la procedura per il recupero delle spese".

Testo vigente dal 16 ottobre 1986

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 342/1991

    Ha colpito questo articolo
    15 luglio 1991

    I condannati che non hanno sofferto alcun periodo di carcerazione, ne' a titolo di custodia cautelare ne' a titolo di espiazione di pena, in ragione della non gravità del reato commesso e della minore pericolosità sociale, appaiono maggiormente meritevoli della concessione del beneficio della remissione del debito per spese di giustizia, concedibile, al contrario, solo a quei condannati che abbiano subito detenzione carceraria essendo prevista, fra i requisiti per la concessione, oltre alle disagiate condizioni economiche, anche la regolare condotta tenuta durante la detenzione. Tale preclusione, risulta, quindi, irragionevolmente discriminatoria, anche in considerazione del fatto che, per effetto di sentenze della Corte costituzionale, il beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale può essere oggi concesso indipendentemente dalla detenzione per espiazione di pena o custodia cautelare, dovendosi invece ritenere che l'esigenza di evitare che la necessità di far fronte alle spese processuali, talora ingenti, possa interferire o addirittura compromettere il ravvedimento del condannato, debba valere anche per il condannato che non abbia subito carcerazione così come vale per colui che la carcerazione ha sofferto. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 56 l. 26 luglio 1975, n. 354, come modif. dall'art. 19 l. 10 ottobre 1986, n. 663 - nella parte in cui non prevede che, anche indipendentemente dalla detenzione per espiazione di pena o per custodia cautelare, al condannato possano essere rimesse le spese del procedimento se, in presenza del presupposto delle "disagiate condizioni economiche", abbia serbato in libertà una "condotta regolare". - Sulla possibilità dell'affidamento in prova anche indipendentemente dalla detenzione, e di valutazione della personalità del condannato anche in stato di libertà: S. n. 569/1989 e O. n. 303/1990.

    Art. 56 Ordinamento penitenziario · Art. 19 Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'

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  • Sentenza n. 271/1998

    Questione infondata
    17 luglio 1998

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 27, terzo comma, e 3 Cost., nei confronti dell'art. 56 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario) come sostituito dall'art. 19 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui, secondo il principio di diritto affermato al riguardo dalla Corte di cassazione, obbliga il decidente, nella valutazione della condotta del condannato ai fini della remissione del debito per spese di mantenimento in carcere, a tener conto della sola condotta "strettamente carceraria" e non quindi di quella tenuta in libertà. Riguardo alla censura formulata sotto il primo profilo, secondo cui per effetto della denunciata preclusione potrebbe essere ingiustamente premiato con la remissione del debito per le spese di mantenimento in carcere anche chi, dopo una detenzione caratterizzata da regolare condotta, abbia -come nel caso di specie- continuato a delinquere, si rileva che la generica finalità di recupero del reo, alla cui realizzazione l'istituto in questione pure indubbiamente concorre, resta qui sullo sfondo, poiché il legislatore è evidentemente mosso dall'obiettivo, più specifico e immediato, consistente nell'incentivazione al mantenimento della disciplina carceraria, incentivazione che potrebbe risultare in qualche misura attenuata se l'eventualità della ricompensa costituita dalla remissione delle spese di mantenimento fosse subordinata alla valutazione di comportamenti non più riferibili alla detenzione. Mentre, riguardo alla censura avanzata, sotto il secondo profilo, per la ritenuta irragionevole disparità di trattamento che verrebbe a crearsi tra il condannato che abbia subito un qualche periodo di detenzione e il condannato che non sia stato sottoposto ad alcuna restrizione, è evidente che tale disparità può bensì verificarsi - come la Corte ha riconosciuto nella sentenza (n. 342 del 1991) di illegittimità costituzionale, in altra parte, dell'art. 56 dell'ordinamento penitenziario - nella diversa ipotesi della remissione del debito per spese processuali richiesta da condannati che non abbiano sofferto alcun periodo di carcerazione, ma non ai fini della remissione delle spese di mantenimento in carcere, che la detenzione in ogni caso suppone. - Cfr. S. n. 342/1991 (già citata nel testo). red.: S. Pomodoro

    Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 56 Ordinamento penitenziario · Art. 19 Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1986-10-10;663~art19 · fonte su Normattiva