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In via provvisoria, sino alla emanazione della legge organica sulla previdenza e, assistenza forense, l'applicazione delle disposizioni degli articoli 11, 14, e del primo comma dell'articolo 13 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, nonche' delle norme della legge 8 gennaio 1952, n. 6, da tali articoli rispettivamente sostituite, e sospesa. Le pensioni, sono provvisoriamente integrate sino a raggiungere i seguenti importi:
- 1)pensioni di anzianita' agli infrasettantenni: lire 60.009 mensili;
- 2)pensioni di anzianita' agli ultrasettantenni e di invalidita': lire 100.000 mensili;
- 3)pensioni di riversibilita' delle pensioni di anzianita' agli infrasettantenni: lire 40.000 mensili, oltre alle eventuali maggiorazioni previsto dal terzo comma dell'articolo 13 della legge 5 febbraio 1963, n. 289, che sostituisce l'articolo 33 della legge 8 gennaio 1952, n. 6:
- 4)pensioni di riversibilita' delle pensioni di anzianita' agli ultrasettantenni e di invalidita': lire 50.000 mensili, oltre alle eventuali maggiorazioni previste dal terzo comma dell'articolo 13 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, che sostituisce l'articolo 33 della legge 8 gennaio 1952, n. 6;. Gli iscritti in godimento della pensione di lire 60.000 mensili a decorrere dal 1° del mese successivo al compimento del 70° anno di eta', conseguono automaticamente la maggiore pensione mensile di lire 100.000. Le pensioni e le maggiorazioni a favore delle persone a carico, previste dal quinto e sesto comma dell'articolo 17 della legge 25 febbraio 1903, n. 289, rimangono invariate. Il trattamento di pensione e' cumulabile con la pensione di guerre, con la pensione della previdenza sociale e con qualsiasi altra pensione ed assegno o trattamento di natura mutualistica e previdenziale e con le pensioni statali. Il godimento del trattamento di pensione non comporta la cancellazione dell'iscritto alla Cassa dell'albo forense.
Testo in vigore dal 17 luglio 1965 al 4 gennaio 1970
