Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 gennaio 1970 al 14 agosto 1975. Leggi il testo vigente →
In via provvisoria, sino alla emanazione della legge organica sulla previdenza e, assistenza forense, l'applicazione delle disposizioni degli articoli 11, 14, e del primo comma dell'articolo 13 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, nonche' delle norme della legge 8 gennaio 1952, n. 6, da tali articoli rispettivamente sostituite, e sospesa. ((A decorrere dal 1 gennaio 1970 le pensioni sono integrate sino a raggiungere i seguenti importi:
- 1)pensioni di anzianita' agli infrasettantenni: lire 150 mila mensili;
- 2)pensioni di anzianita' agli ultrasettantenni e di invalidita': lire 220 mila mensili;
- 3)pensioni di riversibilita' delle pensioni di anzianita' e di invalidita': lire 100 mila mensili, oltre alle eventuali maggiorazioni previste dal terzo comma dell'articolo 13 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, che sostituisce l'articolo 33 della legge 8 gennaio 1952, n. 6. Gli iscritti che godono la pensione di lire 150 mila mensili, a decorrere dal primo del mese successivo al compimento del settantesimo anno di eta' conseguono automaticamente la maggiore pensione di lire 220 mila)). ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 24 DICEMBRE 1969, N. 991)) Il trattamento di pensione e' cumulabile con la pensione di guerre, con la pensione della previdenza sociale e con qualsiasi altra pensione ed assegno o trattamento di natura mutualistica e previdenziale e con le pensioni statali. ((Il godimento della pensione di guerra, della previdenza sociale e di qualsiasi altra pensione ed assegno o trattamento di natura mutualistica e previdenziale ed il godimento di qualsiasi trattamento di pensione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza agli avvocati e procuratori, non comportano la cancellazione dell'iscritto alla Cassa dall'albo forense)).
Testo in vigore dal 4 gennaio 1970 al 14 agosto 1975
