L'articolo 30 del predetto testo unico e' sostituito dal seguente: "E' dovuto ai vicari ed ai cappellani curati, in tutto od in parte, sempre che ricorrano le condizioni di cui agli articoli 24 e 25, ed a titolo di concorso nelle spese di culto o per il servizio della chiesa, il 15 per cento sulla congrua".

Testo vigente dal 14 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-07-26;343~art19 · fonte su Normattiva