Il primo ed il secondo comma dell'articolo 70 del predetto testo unico sono sostituiti dal seguente: "Per le parrocchie aventi un reddito netto beneficiario inferiore a L. 150.000 e' dovuto all'economo spirituale un assegno annuo di L. 220.000 dal 1° luglio 1973. Per il periodo di tempo anteriore l'assegno e' quello stabilito dalle leggi all'epoca in vigore".

Testo vigente dal 14 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-07-26;343~art31 · fonte su Normattiva