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I provvedimenti previdenziali ed assistenziali previsti dall'articolo 19 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, possono essere adottati anche a favore di familiari superstiti di avvocati e procuratori legali deceduti prima della istituzione della Cassa, purche' risulti che questi abbiano esercitato la libera professione forense e siano stati iscritti al disciolto ente di previdenza forense. Il secondo comma dell'articolo 19 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, e' sostituito dal seguente: "I provvedimenti previsti nel presente articolo non saranno validi se non abbiano riportato il voto favorevole di un numero di delegati che rappresenti i tre quinti degli iscritti alla Cassa e se alla seduta non abbiano partecipato almeno quindici delegati".
Testo in vigore dal 30 luglio 1975 al 6 marzo 1992
