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In caso di malattia o di infortunio che importi riduzione permanente di capacita' all'esercizio professionale in misura non inferiore al settanta per cento, l'avvocato o il procuratore iscritto alla Cassa ha diritto alla pensione di invalidita', nei diversi importi fissati dalla tabella F, allegata alla presente legge, in relazione alla cancellazione o alla conservazione della iscrizione agli albi professionali, purche' tale invalidita' si verifichi dopo dieci anni di iscrizione alla Cassa e qualora l'iscritto non sia compreso nei ruoli delle imposte per un reddito complessivo, escluso quello proveniente dalla libera professione, superiore a quattro milioni. Gli organi della Cassa controllano ogni tre anni, per le pensioni che le commissioni mediche abbiano dichiarato di ritenere revisionabili, la persistenza dell'incapacita' di cui al comma precedente e, di conseguenza, confermano o revocano la concessione della pensione anzidetta. La concessione si intende definitiva quando l'incapacita' e' stata confermata per la terza volta. L'avvocato o procuratore, cui venga revocata la pensione di invalidita', qualora si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 2 della presente legge puo' reiscriversi alla Cassa. In questa ipotesi il periodo di iscrizione precedente alla pensione e' considerato utile agli effetti della anzianita' di iscrizione, ma non e' computato il periodo di godimento della pensione. Le rate di pensione gia' percepite non sono soggette a rimborso. I criteri e le modalita' per l'accertamento delle infermita', ai fini della concessione della pensione di invalidita', sono determinati dal comitato dei delegati.

Testo in vigore dal 30 luglio 1975 al 28 aprile 1977

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 62/1977

    Ha colpito questo articolo
    20 aprile 1977

    Con la legge 22 luglio 1975, n. 319, è prevista per gli avvocati e procuratori ultrasettantenni cancellati dall'albo la pensione di L. 220.000 mensili, mentre tale misura risulta ridotta a L. 150.000 per i professionisti infrasettantenni e per coloro che, ultrasettantenni, conservino però l'iscrizione all'albo. In tale modo, a situazioni già dapprima riconosciute diseguali per diversità di età, e come tali incidenti sulla misura della pensione di base, si fa poi seguire un trattamento inferiore livellato contrastante con la premessa di una differente capacità di lavoro produttivo dovuta al naturale regresso di questa capacità per l'avanzare dell'età. Ciò da' luogo ad una discrasia ed all'alterazione di presupposti di interna coerenza tra l'una e l'altra disposizione di confronto, e risulta così violato l'art. 3 Cost. sotto il profilo di una non ammissibile parità di trattamento nonostante situazioni disuguali.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 4 cost. · Art. 36 cost.

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  • Ordinanza n. 669/1988

    Questione infondata
    16 giugno 1988

    Ai fini della corresponsione della prestazione previdenziale, non costituisce esercizio manifestamente irrazionale alla discrezionalità legislativa negare la prestazione stessa in dipendenza dell'accertata sussistenza, in capo all'assicurato, di determinate potenzialità economiche. Peraltro, sussistendo la razionalità di una innovazione legislativa è inevitabile la fissazione di un momento temporale di decorrenza della innovazione medesima e vi è preclusione per il legislatore di regolare con nome diverse situazioni diverse, attuando,per quanto concerne specificamente il sistema previdenziale, i miglioramenti del sistema con gradualita, al fine di contemperare razionalmente, le esigenze di vita dei lavoratori con le disponibilita finanziarie.(Manifestainfondatezza - in riferimento agli artt.l 3 e 38 Cost. - della questione di legittimità costituzionale dell'art.4, L. 22 luglio 1975, n. 319, nella parte in cui subordina la concessione della pensione di invalidità ad avvocati e procuratori al requisito della non iscrizione ai ruoli delle imposte per un reddito complessivo, escluso quello proveniente dalla libera professione, superiore a quattro milioni di lire. - cfr. S. n. 132 e 28/1984, 18o/82, 65/79.

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 47 cost. · Art. 2 cost.

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  • Ordinanza n. 13/1978

    Questione infondata
    2 febbraio 1978

    Questione già dichiarata non fondata. - S. 62/1977.

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 38 cost. · Art. 53 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1975-07-22;319~art4 · fonte su Normattiva