Art. 3
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Il primo ed il secondo comma dell'art. 5 sono sostituiti dai seguenti: "I soci sono tenuti alla sottoscrizione di almeno una azione nel caso di societa' a responsabilita' limitata, ovvero di una quota di partecipazione al capitale sociale nel caso di societa' a responsabilita' illimitata. Il valore nominale di ciascuna quota o azione non ((puo' essere)) inferiore a lire 500. Il valore nominale di ciascuna azione non puo' essere superiore a lire 10.000. Nessun socio puo' sottoscrivere una quota superiore alle lire 250.000, ne' tante azioni il cui valore nominale superi tale importo. Ognuno di detti soci deve versare, al momento della sua iscrizione, almeno meta' del capitale sottoscritto. Ciascun socio ha un solo voto e non puo' avere piu' di una delega. La delega ad esercitare il voto non puo' essere conferita ne' agli amministratori ne' ai dipendenti della societa'".
Testo in vigore dal 27 settembre 1955 al 19 febbraio 1981
