Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 5, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 8778/2026

    8 aprile 2026
    • ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ)
    • OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.)

    Alla scadenza del vincolo di destinazione di piano preordinato all'esproprio, se la P.A. non ha reiterato il vincolo o non ha previsto un mutamento di destinazione urbanistica, sorge per il privato solo l'interesse legittimo a una nuova pianificazione urbanistica e non, automaticamente, una lesione del diritto domenicale indennizzabile, non ricorrendo la fattispecie dell'espropriazione di valore, bensì quella della "area bianca" di cui all'art. 4, ultimo comma, della legge n. 10 del 1977; pertanto, per il risarcimento del danno è necessario che il privato dimostri l'esistenza di una prognosi a sé favorevole in ordine all'ottenimento del bene della vita che l'impugnazione del silenzio della P.A. è volta a raggiungere.

    Art. 5 · Art. 39 Testo unico espropriazione per pubblica utilita'. (Testo A) · Art. 4 Norme per la edificabilita' dei suoli · Art. 1 Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 82/1982

    Questione infondata
    29 aprile 1982

    Ad avviso del giudice a quo, con la sentenza n. 55 del 1968, la Corte ha affermato che il legislatore e` tenuto sia a fissare il termine di durata dei vincoli urbanistici, sia a stabilire che, in ogni caso, e` previamente dovuto un indennizzo al proprietario del bene. Ma la ricordata decisione ha invece chiaramente posto un'alternativa, nel senso che ha ritenuto come necessaria la previsione di un indennizzo ovvero quella di un termine di durata dell'efficacia del vincolo. Data questa alternativa, pacificamente riconosciuta in dottrina e giurisprudenza, il legislatore correttamente si e` limitato - nelle fattispecie in esame - a fissare, per l'efficacia del vincolo, un termine massimo di durata. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 1, 2 e 5 della legge 19 novembre 1968 n. 1187 e dell'art. 1 della legge 30 novembre 1973 n. 736, proposta, in riferimento agli artt. 42, terzo comma, 3 e 136 Cost., assumendo che la legge 1187 del 1968, la quale ha stabilito il termine massimo di cinque anni per la validita` dei vincoli urbanistici a contenuto espropriativo, e quella n. 756 del 1973, con cui e` stato fissato provvisoriamente un altro termine di due anni, sarebbero illegittime perche` non hanno stabilito che in ogni caso e` dovuto al proprietario del bene un previo indennizzo. - v. Sent. n. 55/1968

    Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 136 cost. · Art. 1 Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 139/1974

    Questione inammissibile
    22 maggio 1974

    Va dichiarata inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 5 della legge 19 novembre 1968, n. 1187 recante "modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150" sollevata dal Consiglio di Stato in riferimento agli artt. 42, comma terzo, 3 e 136 della Costituzione e all'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1. Poiché oggetto del giudizio davanti al Consiglio di Stato è la legittimità del provvedimento 18 giugno 1969 con il quale il Sindaco di Bologna (a salvaguardia della "variante al P.R.G. per la zona collinare" adottata dal Consiglio comunale il 30 maggio stesso anno, ed in pendenza dell'approvazione della stessa da parte delle competenti autorità) ebbe a sospendere ogni determinazione sulla domanda di licenza edilizia presentata da Agostini Tristano poiché il relativo progetto risultava in contrasto con le previsioni della variante e poiché dall'ordinanza di rinvio risulta in modo incontestabile che la censura mossa alla legge impugnata è quella di non avere disposto la corresponsione di indennizzo per l'imposizione di vincoli, come quelli di specie, che non sono preordinati all'espropriazione-trasferimento di un bene, bensì all'ablazione del medesimo con immediato e definitivo sacrificio per il proprietario, è evidente che quand'anche la Corte, per mera ipotesi, dichiarasse l'incostituzionalità della legge del 1968 nella parte in cui per vincoli del genere di quelli in contestazione non prevede la corresponsione di indennizzo, nessuna influenza potrebbe spiegare siffatta decisione sulla validità dei vincoli che comportino l'inedificabilità contenuti in piani regolatori. Una pronuncia in tal senso non farebbe quindi venir meno l'obbligo dell'Agostino di non costruire sul terreno ricadente nella zona vincolata e sarebbe pertanto irrilevante ai fini della della decisione da emettersi dal Consiglio di Stato.

    Art. 136 cost. · Art. 1 Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 · Art. 2 Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 · Art. 5 Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1968-11-19;1187~art5 · fonte del testo