Ad avviso del giudice a quo, con la sentenza n. 55 del 1968, la Corte ha affermato che il legislatore e` tenuto sia a fissare il termine di durata dei vincoli urbanistici, sia a stabilire che, in ogni caso, e` previamente dovuto un indennizzo al proprietario del bene. Ma la ricordata decisione ha invece chiaramente posto un'alternativa, nel senso che ha ritenuto come necessaria la previsione di un indennizzo ovvero quella di un termine di durata dell'efficacia del vincolo. Data questa alternativa, pacificamente riconosciuta in dottrina e giurisprudenza, il legislatore correttamente si e` limitato - nelle fattispecie in esame - a fissare, per l'efficacia del vincolo, un termine massimo di durata. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 1, 2 e 5 della legge 19 novembre 1968 n. 1187 e dell'art. 1 della legge 30 novembre 1973 n. 736, proposta, in riferimento agli artt. 42, terzo comma, 3 e 136 Cost., assumendo che la legge 1187 del 1968, la quale ha stabilito il termine massimo di cinque anni per la validita` dei vincoli urbanistici a contenuto espropriativo, e quella n. 756 del 1973, con cui e` stato fissato provvisoriamente un altro termine di due anni, sarebbero illegittime perche` non hanno stabilito che in ogni caso e` dovuto al proprietario del bene un previo indennizzo. - v. Sent. n. 55/1968
Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 136 cost. · Art. 1 Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150