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Nei territori dei Comuni di cui all'art. 3 della presente legge, e imprese contemplate dagli articoli 12 e 13 della legge 1 novembre 1963, n. 1457, nonche' le nuove imprese che installino i propri impianti entro il 31 dicembre 1969 sono, esenti per dieci anni dalla data di inizio della loro attivita', rilevabile con atto della competente Camera di commercio, industria e agricoltura, da ogni tributo diretto sul reddito. 5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 18 marzo 1969, n. 91
5La L. 18 marzo 1969, n. 91 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Nei territori dei comuni di Longarone e Castellavazzo, in provincia di Belluno, e di Erto e Casso, in provincia di Pordenone, la disposizione agevolativa di cui all'articolo 28 della legge 31 maggio 1964, n. 357, nel testo sostituito dall'articolo 4 del decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1333, e' prorogata sino al 31 dicembre 1971".
Testo in vigore dal 24 aprile 1969 al 29 dicembre 1970
