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((Nei territori dei Comuni di cui all'art. 3 della presente legge, e imprese contemplate dagli articoli 12 e 13 della legge 1 novembre 1963, n. 1457, nonche' le nuove imprese che installino i propri impianti entro il 31 dicembre 1969 sono, esenti per dieci anni dalla data di inizio della loro attivita', rilevabile con atto della competente Camera di commercio, industria e agricoltura, da ogni tributo diretto sul reddito)).

Testo in vigore dal 15 dicembre 1965 al 24 aprile 1969

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urn:nir:stato:legge:1964-05-31;357~art28 · fonte su Normattiva