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Le agevolazioni fiscali previste per le case di abitazione non di lusso dalle leggi 2 luglio 1949, n. 498, 16 aprile 1954, n. 112, 27 gennaio 1955, n. 22, 15 marzo 1956, n. 166, 27 dicembre 1956, n. 1416, e 10 dicembre 1957, n. 1218, sono applicabili anche ai locali destinati ad uffici e negozi quando, a questi ultimi, sia destinata una superficie non eccedente il quarto di quella totale nei piani sopra terra. Restano salvi gli accertamenti gia' effettuati e divenuti comunque definitivi, ne' si la luogo alla restituzione delle imposte gia' pagate.

Testo in vigore dal 31 ottobre 1962 al 7 gennaio 1968

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 86/1969

    Questione infondata
    17 aprile 1969

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, cpv., della legge 6 ottobre 1962 n. 1493, in quanto la espressione "ne' si fa luogo alla restituzione delle imposte già pagate", interpretata al lume delle precedenti disposizioni in materia di agevolazioni tributarie nel settore della edilizia e della legge 2 dicembre 1967, n. 1212, che, in via di interpretazione autentica, ne ha precisato la portata e il contenuto, non esclude il rimborso delle imposte pagate in base ad accertamenti non ancora definitivi all'epoca dell'entrata in vigore della legge stessa.

    Art. 3 cost. · Art. 113 cost. · Art. 1 Modifiche ed interpretazioni di norme legislative in materia di agevolazioni tributarie nel settore dell'edilizia

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-10-06;1493~art1 · fonte del testo