Il Commissario di Governo e` organo costituzionalmente sprovvisto dei poteri che rappresentano la necessaria premessa per la tito- larita` di una qualche specie di controllo sostitutivo verso le regioni. Esso e`, infatti, organo decentrato dello Stato in cia- scuna regione, che sovraintende soltanto alle funzioni ammini- strative statali per coordinarle, su base paritaria, con quelle regionali (art. 124 Cost.); che non ha il controllo sugli atti amministrativi regionali (art. 125 Cost.), o esercita, in ipotesi di scioglimento di consigli regionali (art. 126 Cost.), solo poteri di informazione e di controllo, che non sono in grado di giustificare eventuali interventi sostitutivi. Ne` esso si identifica in alcuno degli organi che possono legittimamente svolgere forme di controllo sostitutivo verso le regioni e che l'art. 92 Cost. comprende nel concetto di "Governo". Inoltre la particolare configurazione del Commissario del Governo nelle due province autonome (art. 87 St. T.A.A.) ne restringe il potere di vigilanza sull'attivita` amministrativa delle province stesse (o degli enti locali) soltanto alle funzioni ad esse delegate dallo Stato. Di conseguenza e` costituzionalmente illegittimo l'art. 5 della l. 22 dicembre 1984, n. 892, il quale dispone che, ove le regioni e province autonome non provvedano a bandire il concorso per l'assegnazione delle farmacie vacanti o di nuova istituzione (entro il termine gia` previsto dalla legge n. 475/1968) il Commissario del Governo, previa diffida, provvede entro trenta giorni a nominare un commissario 'ad actà, responsabile verso di lui, con l'incarico dell'indizione del bando e del relativo espletamento fino all'assegnazione delle farmacie ai vincitori. - S. nn. 153,177,294/1986, 64,304/1987 in tema di controllo sostitutivo nei confronti delle regioni.
Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 5 Norme · Art. 1 Testo unico costituzionali