Art. 5
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Ove le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano non provvedano a bandire il concorso per l'assegnazione delle farmacie vacanti o di nuova istituzione nel termine previsto dall'articolo 3, primo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475, il commissario di Governo, previa diffida, provvede nei trenta giorni successivi a nominare un commissario straordinario incaricato dell'indizione del bando di concorso e del relativo espletamento, fino all'assegnazione delle farmacie ai relativi vincitori. Il commissario straordinario si avvale degli uffici di una unita' sanitaria locale compresa nel territorio in cui si espleta il concorso e risponde del suo mandato al commissario di Governo. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
1La Corte Costituzionale, con sentenza 10-18 febbraio 1988, n. 177 (in G.U. 1a s.s. 24/02/1988, n. 8), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.
Testo in vigore dal 25 febbraio 1988 al 17 novembre 1991
