Norme

Art. 5

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Ove le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano non provvedano a bandire il concorso per l'assegnazione delle farmacie vacanti o di nuova istituzione nel termine previsto dall'articolo 3, primo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475, il commissario di Governo, previa diffida, provvede nei trenta giorni successivi a nominare un commissario straordinario incaricato dell'indizione del bando di concorso e del relativo espletamento, fino all'assegnazione delle farmacie ai relativi vincitori. Il commissario straordinario si avvale degli uffici di una unita' sanitaria locale compresa nel territorio in cui si espleta il concorso e risponde del suo mandato al commissario di Governo. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

1

La Corte Costituzionale, con sentenza 10-18 febbraio 1988, n. 177 (in G.U. 1a s.s. 24/02/1988, n. 8), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.

Testo in vigore dal 25 febbraio 1988 al 17 novembre 1991

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 177/1988

    Ha colpito questo articolo
    18 febbraio 1988

    Il Commissario di Governo e` organo costituzionalmente sprovvisto dei poteri che rappresentano la necessaria premessa per la tito- larita` di una qualche specie di controllo sostitutivo verso le regioni. Esso e`, infatti, organo decentrato dello Stato in cia- scuna regione, che sovraintende soltanto alle funzioni ammini- strative statali per coordinarle, su base paritaria, con quelle regionali (art. 124 Cost.); che non ha il controllo sugli atti amministrativi regionali (art. 125 Cost.), o esercita, in ipotesi di scioglimento di consigli regionali (art. 126 Cost.), solo poteri di informazione e di controllo, che non sono in grado di giustificare eventuali interventi sostitutivi. Ne` esso si identifica in alcuno degli organi che possono legittimamente svolgere forme di controllo sostitutivo verso le regioni e che l'art. 92 Cost. comprende nel concetto di "Governo". Inoltre la particolare configurazione del Commissario del Governo nelle due province autonome (art. 87 St. T.A.A.) ne restringe il potere di vigilanza sull'attivita` amministrativa delle province stesse (o degli enti locali) soltanto alle funzioni ad esse delegate dallo Stato. Di conseguenza e` costituzionalmente illegittimo l'art. 5 della l. 22 dicembre 1984, n. 892, il quale dispone che, ove le regioni e province autonome non provvedano a bandire il concorso per l'assegnazione delle farmacie vacanti o di nuova istituzione (entro il termine gia` previsto dalla legge n. 475/1968) il Commissario del Governo, previa diffida, provvede entro trenta giorni a nominare un commissario 'ad actà, responsabile verso di lui, con l'incarico dell'indizione del bando e del relativo espletamento fino all'assegnazione delle farmacie ai vincitori. - S. nn. 153,177,294/1986, 64,304/1987 in tema di controllo sostitutivo nei confronti delle regioni.

    Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 5 Norme · Art. 1 Testo unico costituzionali

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 528/1988

    Questione inammissibile
    5 maggio 1988

    La questione di legittimità costituzionale in via principale va dichiarata manifestamente inammissibile se il relativo ricorso sia stato depositato oltre il termine perentorio (dieci giorni dalla notifica) previsto dagli artt. 32, ultimo comma, e 31, ultimo comma, della L. n. 87 del 1953. (Manifesta inammissibilità della questione sollevata dalla Regione Liguria in riferimento agli artt. 117, 118, 124, 125 e 126 Cost., e relativa all'art. 5 della L. 22 dicembre 1984 n. 892, peraltro già dichiarato costituzionalmente illegittimo). - S. n. 177/1988 (dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 5 cit.).

    Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 124 cost. · Art. 125 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1984-12-22;892~art5 · fonte su Normattiva