Art. 12 — Eventi pregressi
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I benefici di cui alla presente legge si applicano agli eventi successivi alla data di entrata in vigore della legge stessa. Per i fatti contemplati dal comma 1 dell'articolo 1 i benefici di cui alla presente legge si applicano per gli eventi verificatisi successivamente alla data del 1µ gennaio 1969. In tali casi il termine di due anni previsto dall'articolo 6, comma 1, per la presentazione della domanda da parte degli interessati decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge. I benefici di cui al presente comma sono erogati agli aventi diritto in due ratei a carico degli esercizi 1990 e 1991 pari, rispettivamente, al 55 per cento e al 45 per cento dell'ammontare complessivo. Gli importi gia' corrisposti a titolo di speciale elargizione, prevista dalla citata legge 13 agosto 1980, n. 466, non sono soggetti a riliquidazione in base a quanto previsto dall'articolo 2.
Testo in vigore dal 25 ottobre 1990 al 11 dicembre 1998
