Art. 12 — Eventi pregressi
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(( I benefici di cui alla presente legge si applicano alle vittime e ai superstiti per gli eventi verificatisi successivamente alla data del 1 gennaio 1969. )) Per i fatti contemplati dal comma 1 dell'articolo 1 i benefici di cui alla presente legge si applicano per gli eventi verificatisi successivamente alla data del 1 gennaio 1969. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 23 NOVEMBRE 1998, N. 407)). I benefici di cui al presente comma sono erogati agli aventi diritto in due ratei a carico degli esercizi 1990 e 1991 pari, rispettivamente, al 55 per cento e al 45 per cento dell'ammontare complessivo. (( Gli importi gia' corrisposti a titolo di speciale elargizione di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, sono soggetti a riliquidazione in base alle disposizioni della presente legge. ))
Testo in vigore dal 11 dicembre 1998 al 26 agosto 2004
