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(( I benefici di cui alla presente legge si applicano alle vittime e ai superstiti per gli eventi verificatisi successivamente alla data del 1 gennaio 1969. )) Per i fatti contemplati dal comma 1 dell'articolo 1 i benefici di cui alla presente legge si applicano per gli eventi verificatisi successivamente alla data del 1 gennaio 1969. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 23 NOVEMBRE 1998, N. 407)). I benefici di cui al presente comma sono erogati agli aventi diritto in due ratei a carico degli esercizi 1990 e 1991 pari, rispettivamente, al 55 per cento e al 45 per cento dell'ammontare complessivo. (( Gli importi gia' corrisposti a titolo di speciale elargizione di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni, sono soggetti a riliquidazione in base alle disposizioni della presente legge. ))

Testo in vigore dal 11 dicembre 1998 al 26 agosto 2004

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Che cosa è cambiato dal 11 dicembre 1998

Confronto con la versione in vigore dal 25 ottobre 1990 al 11 dicembre 1998. 54 parole tolte, 37 parole aggiunte.

I benefici di cui alla presente legge si applicano tolto: agli eventi successivi alla data di entrata in vigore della legge stessa aggiunto: alle vittime e ai superstiti per gli eventi verificatisi successivamente alla data del 1 gennaio 1969. Per i fatti contemplati dal comma 1 dell'articolo 1 i benefici di cui alla presente legge si applicano per gli eventi verificatisi successivamente alla data del tolto: 1µ aggiunto: 1 gennaio 1969. tolto: In tali casi il termine di due anni previsto dall'articolo 6, comma 1, per la presentazione della domanda da parte degli interessati decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge aggiunto: PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 23 NOVEMBRE 1998, N. 407. I benefici di cui al presente comma sono erogati agli aventi diritto in … 45 per cento dell'ammontare complessivo. Gli importi gia' corrisposti a titolo di speciale elargizionetolto: , prevista dalla citata aggiunto: di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, tolto: non aggiunto: e successive modificazioni, sono soggetti a riliquidazione in base tolto: a quanto previsto dall'articolo 2 aggiunto: alle disposizioni della presente legge.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1990-10-20;302~art12 · fonte del testo