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[1]E' punito con la sospensione da un mese a sei mesi, ed in caso di recidiva da due mesi ad un anno, il notaro che non tiene il registro prescritto nell'art. 6 oppure lo pone in uso senza le forme stabilite nell'articolo medesimo.

[2]Salva l'applicazione delle maggiori sanzioni penali, soggiace alla pena disciplinare dell'ammenda da L. 100 a 500 e nei casi piu' gravi alla sospensione nella misura anzidetta il notaro che contravviene alle disposizioni dell'art. 6, comma primo e secondo, e dell'art. 7 circa le annotazioni da fare nel registro nell'estratto.

[3]Il semplice ritardo nell'invio degli estratti e' punito con l'ammenda da L. 50 a 500.

[4]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[5]Dato a Roma, addi' 22 gennaio 1934 - Anno XII

[6]VITTORIO EMANUELE

[7]MUSSOLINI - DE FRANCISCI - JUNG

[8]Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

Testo in vigore dal 3 febbraio 1934 al 26 agosto 2006

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