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Conseguono l'idoneita' negli esami per l'avanzamento a scelta ai rispettivi gradi superiori i marescialli capi ed i brigadieri che abbiano riportato nella prova scritta il punteggio minimo di dodici ventesimi, siano stati pertanto ammessi a sostenere le prove orali ed abbiano conseguito almeno quattordici ventesimi come media del punteggio della prova scritta e di quello medio delle prove orali, in ciascuna delle quali non dovranno pero' aver riportato un punto inferiore a dieci ventesimi. Conseguono l'idoneita' esperimenti per l'avanzamento ad anzianita' al grado di maresciallo maggiore i marescialli capi che abbiano riportato nella prova scritta e nella prova, orale il punteggio minimo di dieci ventesimi. Sono esentati dagli esperimenti i marescialli capi che abbiano partecipato agli esami per l'avanzamento a scelta al grado di maresciallo maggiore ed abbiano riportato il punteggio minimo di dieci ventesimi in ciascuna delle prove orali degli esami anzidetti.

Testo in vigore dal 8 febbraio 1952 al 29 dicembre 1970

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urn:nir:stato:legge:1952-01-18;40~art6 · fonte del testo