Art. 5 — Manifestazioni fasciste
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Chiunque con parole, gesti o in qualunque altro modo compie pubblicamente manifestazioni usuali al disciolto partito fascista e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire cinquantamila.
Testo in vigore dal 23 giugno 1952 al 25 maggio 1975
