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Chiunque con parole, gesti o in qualunque altro modo compie pubblicamente manifestazioni usuali al disciolto partito fascista e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire cinquantamila.

Testo in vigore dal 23 giugno 1952 al 25 maggio 1975

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Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 15/1973

    Questione infondata
    27 febbraio 1973

    L'art. 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, che punisce le "manifestazioni fasciste", è contenuto in una legge che reca il titolo "norme di attuazione della XII disp. trans. e finale (comma primo) della Costituzione" disposizione con la quale il Costituente enunciò il divieto di ricostituzione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista. Ora poiché nell'esame del testo di una norma non ci si deve limitare a coglierne un significato puramente letterale, ma occorre risalire alla ratio che l'ha ispirata, è evidente che le manifestazioni fasciste che l'art. 5 della legge n. 645 del 1952 intende vietare e punire sono unicamente quelle che, in relazione alle circostanze di tempo, di luogo e ambiente in cui si svolgono e per le loro obbiettive caratteristiche, siano comunque idonee a far sorgere la situazione di pericolo di ricostituzione del partito fascista. Così coerentemente interpretato il disposto dell'art. 5 trova giusta collocazione nel complesso normativo dettato dal legislatore per attuare il divieto posto dalla XII disposizione transitoria e non è in contrasto con l'art. 25, comma secondo, della Costituzione. - v. S. n. 74/1958.

    Art. 654 c.p. · Art. 655 c.p. · Art. 5 Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione

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  • Ordinanza n. 7/1960

    Questione infondata
    7 marzo 1960

    Vedi: Sent. 74/1958 B

    Art. 21 cost. · Art. 5 Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

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  • Sentenza n. 74/1958

    Questione infondata
    6 dicembre 1958

    L'art. 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, interpretato in relazione alla XII disposizione transitoria della Costituzione, non prevede come contravvenzione qualsiasi manifestazione fascista, ma soltanto le pubbliche manifestazioni anche se commesse da una sola persona, idonee a provocare adesioni e consensi ed a concorrere alla diffusione di concezioni favorevoli alla ricostituzione di organizzazioni fasciste. Pertanto infondata è la questione di legittimità costituzionale del citato art. 5 in riferimento all'art. 21 primo comma e alla XII disposizione transitoria della Costituzione. Cfr.: 1/57 B.

    Art. 21 cost. · Art. 5 Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1952-06-20;645~art5 · fonte del testo