Art. 156Opposizione alla richiesta di archiviazione

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1. La persona offesa dal reato, con l'opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, indica gli elementi di prova che giustificano il rigetto della richiesta stessa. 2. A seguito dell'opposizione, il giudice per le indagini preliminari provvede a norma dell'articolo 554 comma 2 del codice.

Testo vigente dal 5 agosto 1989 al 2 gennaio 2000 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art156 · fonte su Normattiva