Art. 156 — Opposizione alla richiesta di archiviazione
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1. La persona offesa dal reato, con l'opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, indica gli elementi di prova che giustificano il rigetto della richiesta stessa. 2. A seguito dell'opposizione, il giudice per le indagini preliminari provvede a norma dell'articolo 554 comma 2 del codice.
Testo vigente dal 5 agosto 1989 al 2 gennaio 2000 · versione 0 su Normattiva