Art. 156 — Opposizione alla richiesta di archiviazione
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479
Testo vigente dal 2 gennaio 2000, tuttora in vigore · versione 30 su Normattiva
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479
Testo vigente dal 2 gennaio 2000, tuttora in vigore · versione 30 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
2 versioni dal 1989
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 156 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Modena con l'or…
ECLI:IT:COST:1998:95 · leggi il testo integrale
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 156, secondo comma, del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), sollevata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Perugia con l'ordinanza di cui in e…
ECLI:IT:COST:1993:291 · leggi il testo integrale
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 156, secondo comma, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale) sollevata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Perugia con l'ordinanza di cui in epi…
ECLI:IT:COST:1993:123 · leggi il testo integrale
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 156, secondo comma, delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 nella parte in cui non prevede, nel procedimento pretorile, in caso di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione,…
ECLI:IT:COST:1992:94 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 160 — Determinazione della data dell'udienza dibattimentale o del procedimento speciale
… di citazione a giudizio ovvero del decreto che dispone il giudizio a seguito di opposizione a decreto penale, la richiesta prevista dall'articolo 132 comma 2 e' proposta al presidente del tribunale rispettivamente dal pubblico ministero o dal giudice per le indagini…
Art. 410 — Opposizione alla richiesta di archiviazione
Con l'opposizione alla richiesta di archiviazione la persona offesa dal reato chiede la prosecuzione delle indagini preliminari indicando, a pena di inammissibilita', l'oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova. Se l'opposizione e'…
Art. 487
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479…
Art. 126 — Avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione
… persona offesa ovvero dopo la scadenza del termine indicato nel comma 3 del medesimo articolo.…
Art. 488
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 16 DICEMBRE 1999, N. 479…
Art. 411 — Altri casi di archiviazione
Le disposizioni degli articoli 408, 409, 410 e 410-bis si applicano anche quando risulta che manca una condizione di procedibilita', che la persona sottoposta alle indagini non e' punibile ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale per particolare tenuita'…
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271~art156 · fonte su Normattiva