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A decorrere dall'anno 1991 il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e' costituito:

  • a)da una quota fissa pari a quella assegnata nell'anno 1990 ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, al netto delle assegnazioni su leggi di settore confluite nel fondo;
  • b)da una quota variabile, determinata con la legge finanziaria su base triennale, comprensiva degli stanziamenti annuali previsti dalle vigenti leggi di settore. Alla individuazione delle leggi di settore i cui stanziamenti devono costituire la quota variabile di cui al comma 1, lettera b), provvede, sentita la Conferenza, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri del tesoro e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali. Dalla quota variabile di cui al comma 1, lettera b), sono esclusi gli importi del fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali di cui all'articolo 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151. La quota variabile di cui al comma 1, lettera b), e' ripartita nell'ambito di comparti funzionali individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, sentita la Conferenza. Il CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, sentita la Conferenza, stabilisce con propria delibera gli indici e gli standards sulla cui base le regioni predispongono programmi regionali da finanziare con la quota di cui al comma 1, lettera b). Alle erogazioni in favore delle regioni previste dal presente articolo provvede il Ministro del bilancio e della programmazione economica. I provvedimenti statali che direttamente o indirettamente comportino nuove funzioni o ulteriori compiti per le regioni, o modifichino quelli esistenti aggravandone gli oneri di gestione, debbono indicare le risorse occorrenti per la loro adeguata copertura. Ulteriori leggi che dispongano interventi da affidare alle regioni debbono prevedere la confluenza degli stanziamenti nel fondo di cui al comma 1, lettera b).

Testo in vigore dal 22 giugno 1990 al 1 gennaio 1995

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 295/1993

    Questione infondata
    1 luglio 1993

    Dichiara inammissibile il ricorso della Regione Umbria indicato in epigrafe; Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991 n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970 n. 281, come sostituito dall'art. 4 della legge 14 giugno…

    Art. 76 cost. · Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 3 Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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