Norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea

Art. 31 — Esclusione del coniuge superstite dal diritto a pensione

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La pensione di cui al precedente articolo 29 non spetta al coniuge superstite:

  • a)quando sia passata in giudicato sentenza di separazione personale per sua colpa;
  • b)quando, dopo la decorrenza della pensione, il pensionato abbia contratto matrimonio in eta' superiore a 72 anni e tra i coniugi esista una differenza di eta' superiore a 20 anni;
  • c)quando, dopo la decorrenza della pensione, il pensionato abbia contratto matrimonio in eta' inferiore a 72 anni, il matrimonio sia durato meno di due anni, e tra i coniugi esista una differenza di eta' superiore a 20 anni. Si prescinde dai requisiti dell'eta' del pensionato, della durata del matrimonio e della differenza di eta' fra i coniugi, quando sia nata prole anche postuma o il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro. Perde altresi' il diritto alla pensione il coniuge che passa a seconde nozze. Ove si tratti della vedova, essa ha pero' diritto, in caso di nuovo matrimonio, alla corresponsione di una somma pari all'ammontare di una annualita' della pensione percepita anteriormente alle nozze, ivi compresa la tredicesima mensilita'.

Testo in vigore dal 27 luglio 1965 al 3 agosto 1989

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 450/1989

    Ha colpito questo articolo
    27 luglio 1989

    Poiché il trattamento di riversibilità ha la funzione di assicurare la continuità dei mezzi di sostentamento che il titolare della pensione era obbligato a fornire al coniuge, il relativo diritto spetta al coniuge superstite, per colpa del quale è stata pronunziata (o al quale è stata addebitata) la separazione, quando egli avesse diritto agli alimenti a carico del coniuge deceduto. Pertanto, in conformità alla giurisprudenza affermatasi in argomento, è costituzionalmente illegittimo l'art. 31, primo comma, lett. a) della legge 13 luglio 1965, n. 859, nella parte in cui esclude dal diritto a pensione di riversibilità anche il coniuge superstite separato per sua colpa, o al quale la separazione è stata addebitata, con sentenza passata in giudicato, che aveva diritto agli alimenti verso il coniuge deceduto. - S. nn. 286/1987; 1009/1988.

    Art. 31 Norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea · Art. 4 Miglioramenti del trattamento posto a carico del Fondo Speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia e modifiche alle leggi 4 dicembre 1956, n. 1450 e 11 dicembre 1962, n. 1790 · Art. 21 Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto · Art. 21 Istituzione di un Ente di previdenza ed assistenza a favore dei consulenti del lavoro

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1965-07-13;859~art31 · fonte su Normattiva