Art. 31 — Esclusione del coniuge superstite dal diritto a pensione
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La pensione di cui al precedente articolo 29 non spetta al coniuge superstite:
- a)quando sia passata in giudicato sentenza di separazione personale per sua colpa;
- b)quando, dopo la decorrenza della pensione, il pensionato abbia contratto matrimonio in eta' superiore a 72 anni e tra i coniugi esista una differenza di eta' superiore a 20 anni;
- c)quando, dopo la decorrenza della pensione, il pensionato abbia contratto matrimonio in eta' inferiore a 72 anni, il matrimonio sia durato meno di due anni, e tra i coniugi esista una differenza di eta' superiore a 20 anni. Si prescinde dai requisiti dell'eta' del pensionato, della durata del matrimonio e della differenza di eta' fra i coniugi, quando sia nata prole anche postuma o il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro. Perde altresi' il diritto alla pensione il coniuge che passa a seconde nozze. Ove si tratti della vedova, essa ha pero' diritto, in caso di nuovo matrimonio, alla corresponsione di una somma pari all'ammontare di una annualita' della pensione percepita anteriormente alle nozze, ivi compresa la tredicesima mensilita'.
Testo in vigore dal 27 luglio 1965 al 3 agosto 1989
