Art. 40 — Trattamento per il personale cessato dal servizio dopo aver compiuto quindici anni di contribuzione
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L'iscritto per il quale sia cessato l'obbligo della contribuzione al Fondo, a seguito di cessazione o trasformazione del rapporto di lavoro, prima di aver raggiunto il diritto a pensione, e che possa far valere un periodo utile ai fini della pensione stessa di almeno quindici anni, qualora non chieda di continuare volontariamente la contribuzione, resta iscritto al Fondo senza corrispondere i relativi contributi, mantenendo il diritto a conseguire le prestazioni previste per il personale in servizio. La pensione di anzianita' e' liquidata sulla base della retribuzione pensionabile sulla quale sono stati versati i contributi degli ultimi dodici mesi. Detta retribuzione e' adeguata nella stessa misura in cui risultano adeguate le pensioni liquidate con decorrenza dall'anno in cui l'iscritto ha cessato i versamenti La pensione di invalidita', liquidata sulla retribuzione adeguata secondo le disposizioni del precedente comma, spetta all'iscritto volontario che sia riconosciuto invalido ai sensi delle disposizioni in vigore per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli iscritti che sospendono il versamento del contributo volontario prima di aver conseguito diritto a pensione e dopo aver compiuto un periodo di contribuzione al Fondo di almeno 15 anni.
Testo in vigore dal 27 luglio 1965 al 27 novembre 1988
