Art. 21
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 maggio 1977 al 19 maggio 1978. Leggi il testo vigente →
Le disposizioni relative alla depurazione, alla cernita, al lavaggio, alla vendita e alla importazione dei molluschi eduli, entrano in vigore un anno dopo la pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Nel frattempo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 4 luglio 1929, n. 1315, e successive modificazioni ed integrazioni. All'atto dell'entrata in vigore della presente legge, la legge 4 luglio 1929, n. 1315, e' abrogata.
Testo in vigore dal 17 maggio 1977 al 19 maggio 1978
