Art. 21
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Le disposizioni relative alla depurazione, alla cernita, al lavaggio, alla vendita e alla importazione dei molluschi eduli, entrano in vigore un anno dopo la pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Nel frattempo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 4 luglio 1929, n. 1315, e successive modificazioni ed integrazioni. 1 2 All'atto dell'entrata in vigore della presente legge, la legge 4 luglio 1929, n. 1315, e' abrogata.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 18 maggio 1978, n. 189
1La L. 18 maggio 1978, n. 189 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "L'entrata in vigore delle disposizioni relative alla depurazione, alla cernita, al lavaggio, alla vendita ed alla importazione dei molluschi eduli e' prorogata di sei mesi. Nel frattempo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 4 luglio 1929, n. 1315 e successive modificazioni ed integrazioni".
L. 19 dicembre 1978, n. 804
2con decorrenza dal 18 novembre 1978
La L. 19 dicembre 1978, n. 804, nel modificare l'art. 1 della L. 18 maggio 1978, n. 189, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Con effetto dal 18 novembre 1978, i termini di cui all'articolo 1 della legge 18 maggio 1978, n. 189, sono prorogati di dodici mesi".
Testo in vigore dal 21 dicembre 1978 al 17 gennaio 1980
