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Le disposizioni relative alla depurazione, alla cernita, al lavaggio, alla vendita e alla importazione dei molluschi eduli, entrano in vigore un anno dopo la pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Nel frattempo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 4 luglio 1929, n. 1315, e successive modificazioni ed integrazioni. 1 2 3 4 All'atto dell'entrata in vigore della presente legge, la legge 4 luglio 1929, n. 1315, e' abrogata.

Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 18 maggio 1978, n. 189

1

La L. 18 maggio 1978, n. 189 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "L'entrata in vigore delle disposizioni relative alla depurazione, alla cernita, al lavaggio, alla vendita ed alla importazione dei molluschi eduli e' prorogata di sei mesi. Nel frattempo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 4 luglio 1929, n. 1315 e successive modificazioni ed integrazioni".

L. 19 dicembre 1978, n. 804

2

con decorrenza dal 18 novembre 1978

La L. 19 dicembre 1978, n. 804, nel modificare l'art. 1 della L. 18 maggio 1978, n. 189, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Con effetto dal 18 novembre 1978, i termini di cui all'articolo 1 della legge 18 maggio 1978, n. 189, sono prorogati di dodici mesi".

D.L. 16 novembre 1979, n. 577, convertito con modificazioni dalla L. 14 gennaio 1980, n. 6

3

Il D.L. 16 novembre 1979, n. 577, convertito con modificazioni dalla L. 14 gennaio 1980, n. 6, ha disposto (con l'art, 1, comma 1) che "I termini per l'entrata in vigore delle disposizioni, relative alla depurazione, alla cernita, al lavaggio, alla vendita ed all'importazione dei molluschi eduli lamellibranchi, di cui alla legge 2 maggio 1977, n. 192, gia' prorogati con le leggi 18 maggio 1978, n. 189 e 19 dicembre 1978, n. 804, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 1980".

D.L. 22 maggio 1981, n. 234, convertito con modificazioni dalla L. 20 luglio 1981, n. 381

4

con decorrenza dal 1 gennaio 1982

Il D.L. 22 maggio 1981, n. 234, convertito con modificazioni dalla L. 20 luglio 1981, n. 381, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni di cui alla legge 2 maggio 1977, numero 192, concernenti le norme igienico-sanitarie per la produzione, il commercio e la vendita dei molluschi eduli, gia' prorogate per effetto del decreto-legge 16 novembre 1979, n. 577, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1980, n. 6, non ancora attuate alla data del 31 dicembre 1980, entrano in vigore a decorrere dal 1 gennaio 1982".

Testo in vigore dal 26 maggio 1981 al 6 marzo 1982

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 maggio 1981

Confronto con la versione in vigore dal 17 gennaio 1980 al 26 maggio 1981.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 22 maggio 1981, n. 234, convertito con modificazioni dalla L. 20 luglio 1981, n. 381

    Il D.L. 22 maggio 1981, n. 234, convertito con modificazioni dalla L. 20 luglio 1981, n. 381, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni di cui alla legge 2 maggio 1977, numero 192, concernenti le norme igienico-sanitarie per la produzione, il commercio e la vendita dei molluschi eduli, gia' prorogate per effetto del decreto-legge 16 novembre 1979, n. 577, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1980, n. 6, non ancora attuate alla data del 31 dicembre 1980, entrano in vigore a decorrere dal 1 gennaio 1982".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1977-05-02;192~art21 · fonte del testo