Art. 21
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 maggio 1978 al 21 dicembre 1978. Leggi il testo vigente →
Le disposizioni relative alla depurazione, alla cernita, al lavaggio, alla vendita e alla importazione dei molluschi eduli, entrano in vigore un anno dopo la pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Nel frattempo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 4 luglio 1929, n. 1315, e successive modificazioni ed integrazioni. 1 All'atto dell'entrata in vigore della presente legge, la legge 4 luglio 1929, n. 1315, e' abrogata.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 18 maggio 1978, n. 189
1La L. 18 maggio 1978, n. 189 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "L'entrata in vigore delle disposizioni relative alla depurazione, alla cernita, al lavaggio, alla vendita ed alla importazione dei molluschi eduli e' prorogata di sei mesi. Nel frattempo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 4 luglio 1929, n. 1315 e successive modificazioni ed integrazioni".
Testo in vigore dal 19 maggio 1978 al 21 dicembre 1978
