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Nell'affitto di fondo rustico il canone deve essere determinato e corrisposto in una quantita' dei principali prodotti del fondo, salvo che la varieta' di questi sia tale da non consentire una graduazione di importanza, o in denaro con riferimento al prezzo dei prodotti stessi. Il canone potra' essere inoltre determinato e corrisposto, secondo usi locali vigenti, o in denaro senza riferimento al prezzo dei prodotti, ovvero in una quota dei frutti del fondo stesso. La misura del canone annuale, comunque sia la durata del contratto, deve essere contenuta nei limiti stabiliti dalla Commissione tecnica provinciale di cui all'articolo 2 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, con le modificazioni disposte dalla presente legge.

Testo in vigore dal 30 giugno 1962 al 9 marzo 1971

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Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 80/1964

    Questione infondata
    12 novembre 1964

    Le "tabelle", compilate dalla Commissioni tecniche provinciali, contenenti i limiti minimi e massimi dei canoni di affitto dei fondi rustici, hanno la natura di atti normativi e non quella di atti giurisdizionali. Non implicando, pertanto la compilazione delle "tabelle" conferimento alle Commissioni di attribuzioni proprie dei giudici, deve essere dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 7 della l. 12 giugno 1962 n. 567 in relazione all'art. 102 Cost.. V. 40/1964 D e 40/1964 E.

    Art. 24 cost. · Art. 102 cost. · Art. 1 Norme in materia di affitto di fondi rustici · Art. 2 Norme in materia di affitto di fondi rustici

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  • Ordinanza n. 87/1964

    Questione infondata
    12 novembre 1964

    dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità, sollevata con l'ordinanza trascritta in epigrafe, degli artt. 1 e 16 della legge 12 giugno 1962, n. 567, contenente norme in materia di affitto di fondi rustici, in riferimento agli artt. 41 e 42 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consu…

    Art. 41 cost. · Art. 42 cost. · Art. 1 Norme in materia di affitto di fondi rustici · Art. 16 Norme in materia di affitto di fondi rustici

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  • Sentenza n. 40/1964

    Questione infondata
    23 maggio 1964

    Non viola il principio della riserva di legge, riguardo alle private libertà in materia economica e alla proprietà, l'art. 1 della legge 12 giugno 1962, n. 567, che deferisce ad apposite Commissioni tecniche provinciali la determinazione dei limiti entro i quali deve essere contenuta, in ciascuna provincia, la misura dei canoni annuali di affitto dei fondi rustici, perché i poteri delle Commissioni risultano delimitati con sufficiente specificazione da altre norme contenute nella stessa legge. Infatti, anzitutto l'art. 3, in correlazione con le varie situazioni locali dell'agricoltura e del mercato del lavoro, pone un limite sia ai canoni massimi, allorché richiama l'esigenza di proporzionare i canoni all'opera mediamente richiesta per la coltivazione, sia ai canoni minimi, quando indica l'obiettivo della buona conduzione dei fondi e cioè il contemperamento degli interessi del locatore con quelli dell'affittuario. In secondo luogo, lo stesso articolo elenca molteplici fattori - redditività dei fondi, tipi aziendali, spese ed oneri gravanti sulle parti - che debbono essere valutati dal punto di vista tecnico nella redazione delle tabelle contenenti la serie dei limiti minimi e massimi, onde alle Commissioni non è rimessa alcuna libera scelta. In terzo luogo, l'attribuzione al prefetto e al ministro per l'agricoltura della funzione di presidente, rispettivamente, della Commissione provinciale e di quella tecnica centrale (artt. 2 e 5), non è preordinata ad imprimere carattere politico alle determinazioni delle Commissioni stesse, giacché queste - come risulta anche dalla presenza dell'ispettore agrario provinciale nella Commissione provinciale - non possono ispirarsi che a regole tecniche se non vogliono incorrere in illegittimità, denunciabili dagli interessati attraverso tutti i rimedi giuridici consentiti nei confronti degli atti amministrativi illegittimi.

    Art. 41 cost. · Art. 42 cost. · Art. 101 cost. · Art. 1 Norme in materia di affitto di fondi rustici

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1962-06-12;567~art1 · fonte su Normattiva