Non viola il principio della riserva di legge, riguardo alle private libertà in materia economica e alla proprietà, l'art. 1 della legge 12 giugno 1962, n. 567, che deferisce ad apposite Commissioni tecniche provinciali la determinazione dei limiti entro i quali deve essere contenuta, in ciascuna provincia, la misura dei canoni annuali di affitto dei fondi rustici, perché i poteri delle Commissioni risultano delimitati con sufficiente specificazione da altre norme contenute nella stessa legge. Infatti, anzitutto l'art. 3, in correlazione con le varie situazioni locali dell'agricoltura e del mercato del lavoro, pone un limite sia ai canoni massimi, allorché richiama l'esigenza di proporzionare i canoni all'opera mediamente richiesta per la coltivazione, sia ai canoni minimi, quando indica l'obiettivo della buona conduzione dei fondi e cioè il contemperamento degli interessi del locatore con quelli dell'affittuario. In secondo luogo, lo stesso articolo elenca molteplici fattori - redditività dei fondi, tipi aziendali, spese ed oneri gravanti sulle parti - che debbono essere valutati dal punto di vista tecnico nella redazione delle tabelle contenenti la serie dei limiti minimi e massimi, onde alle Commissioni non è rimessa alcuna libera scelta. In terzo luogo, l'attribuzione al prefetto e al ministro per l'agricoltura della funzione di presidente, rispettivamente, della Commissione provinciale e di quella tecnica centrale (artt. 2 e 5), non è preordinata ad imprimere carattere politico alle determinazioni delle Commissioni stesse, giacché queste - come risulta anche dalla presenza dell'ispettore agrario provinciale nella Commissione provinciale - non possono ispirarsi che a regole tecniche se non vogliono incorrere in illegittimità, denunciabili dagli interessati attraverso tutti i rimedi giuridici consentiti nei confronti degli atti amministrativi illegittimi.
Art. 41 cost. · Art. 42 cost. · Art. 101 cost. · Art. 1 Norme in materia di affitto di fondi rustici