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Il comma terzo dell'articolo 2 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, e' sostituito dal seguente: "Per ciascuna provincia la Commissione determina ogni due anni, almeno nove mesi prima dell'inizio della annata agraria e per il biennio successivo, la tabella dei canoni di affitto, nella misura minima e massima, da considerarsi equi per zone agrarie omogenee, per qualita' e classi di terreni e per tipi aziendali, tenuto conto dello stato di produttivita' dei fondi, dell'esistenza e delle condizioni dei fabbricati rurali, delle attrezzature aziendali, degli oneri a carico dei proprietari locatori, degli apporti dell'affittuario, dei costi e degli oneri gravanti sull'impresa, al fine di assicurare una equa remunerazione per il lavoro dell'affittuario e della sua famiglia e la buona conduzione dei fondi".
Testo in vigore dal 30 giugno 1962 al 9 marzo 1971
