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Il comma terzo dell'articolo 2 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, e' sostituito dal seguente: "((La commissione tecnica provinciale determina ogni quattro anni, almeno sei mesi prima dell'inizio dell'annata agraria, le tabelle per i canoni di equo affitto per zone agrarie omogenee. Nella determinazione delle tabelle di cui al comma precedente la commissione, prendendo a base i redditi dominicali determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, stabilisce per ogni qualita' di coltura, ed eventuali gruppi di classi, individuati in catasto, coefficienti di moltiplicazione compresi tra un minimo di 24 volte ed un massimo di 55 volte, in conformita' delle direttive della commissione tecnica centrale.4 Le commissioni tecniche provinciali, in presenza di condizioni strutturali che accrescano l'efficienza e la produttivita' delle aziende, e non siano state valutate in catasto, applicano coefficienti aggiuntivi a quelli sopra indicati, nelle situazioni e nei limiti appresso specificati:

  • a)per i fondi rustici dotati di fabbricati colonici ad uso di abitazione, che garantiscano adeguate condizioni alloggiative o di fabbricati aziendali, fino a otto punti in piu' da graduarsi in rapporto alla rispondenza dei fabbricati a quanto stabilito dall'articolo 16, penultimo comma, nonche' alle esigenze familiari dell'affittuario e dei lavoratori dipendenti; allo stato di manutenzione, all'esistenza dei servizi ed alla loro importanza rispetto all'organizzazione aziendale ed agli specifici ordinamenti colturali;
  • b)per i fondi rustici dotati di efficienti investimenti fissi che rechino un diretto apporto alle condizioni di produttivita' del fondo, coefficienti fino a sette punti in piu', graduati in relazione al tasso di redditivita' degli investimenti medesimi e tenuto conto rispettivamente degli apporti dell'affittuario e degli oneri gravanti sulla impresa nonche' di quelli a carico della proprieta'. Per la determinazione del canone dovuto dall'affittuario che non sia coltivatore diretto ai sensi dell'articolo 25 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, alle tabelle come sopra stabilite si applica un coefficiente di maggiorazione da un minimo di cinque ad un massimo di dieci punti, sulla base dei criteri che saranno stabiliti dalla commissione tecnica centrale. Nel caso in cui le tabelle siano annullate, le nuove tabelle vengono determinate dalla commissione tecnica provinciale entro tre mesi dalla data di annullamento; in mancanza, provvede la commissione tecnica centrale entro tre mesi. Ove le tabelle non vengano determinate entro i termini sopra stabiliti o siano annullate o sospese, l'equo canone e' corrisposto, in via provvisoria, nell'ammontare corrispondente a 42 volte il reddito dominicale, indicato nel secondo comma, dei fondi oggetto del contratto.4 Il pagamento delle differenze conseguenti al conguaglio del canone deve essere effettuato nel termine di sei mesi dalla determinazione definitiva delle tabelle. Nelle zone e nei casi in cui il canone risulti gravemente sperequato rispetto al livello medio dei canoni stabiliti per la provincia in base ai criteri della presente legge, la commissione tecnica centrale, su motivata relazione delle commissioni tecniche provinciali, impartisce disposizioni agli uffici tecnici erariali affinche' pongano in essere con precedenza assoluta le procedure previste dalla legge per la revisione di ufficio dei dati catastali. Fino a quando non sia stato provveduto alla revisione di cui al comma precedente si applicano coefficienti di moltiplicazione diversi da quelli previsti dai commi precedenti, determinati, con documentata relazione, dalla commissione tecnica centrale. Effettuata la revisione dei dati catastali, le parti possono chiedere il relativo conguaglio. Qualora la commissione tecnica provinciale non provveda nel termine indicato nel primo comma, le tabelle vengono determinate dalla commissione tecnica centrale prevista dall'articolo 9 della legge 12 giugno 1962, n. 567; come modificato dall'articolo 6 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, almeno due mesi prima dell'inizio dell'annata agraria. I canoni di affitto stabiliti ai sensi della presente legge dovranno in ogni caso consentire una equa remunerazione al lavoro dell'affittuario e della sua famiglia e non potranno essere superiori all'ottanta per cento di quelli risultanti dalla tabella determinata in base alle disposizioni della legge 12 giugno 1962, n. 567, vigente nell'annata agraria anteriore all'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1971, n. 11. 4 Nelle province nelle quali a quella data le tabelle in base alla succitata legge non fossero state determinate o nei casi in cui non siano state comunque applicate i canoni non potranno essere superiori al settantacinque per cento di quelli allora in vigore. Nei territori con catasto derivati dall'ex catasto austro-ungarico, fino alla revisione ed all'adeguamento delle tariffe catastali, valgono le tabelle determinate in base alle disposizioni di cui alla legge 12 giugno 1962, n. 567, vigenti nell'annata agraria anteriore all'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1971, n. 11, decurtate del 20 per cento))".
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Successivamente la Corte Costituzionale

2

Successivamente la Corte Costituzionale con sentenza 14 - 27 luglio 1972, n. 155 (in G.U. 1a s.s. 02/08/1972, n. 201) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge 11 febbraio 1971 n. 11, (che ha modificato il presente articolo), "avente per oggetto "nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici", nella parte in cui non limitano l'applicazione delle norme in essi contenute ai soli affittuari che coltivano il fondo col lavoro proprio e dei propri familiari, e non escludono gli affittuari imprenditori". Ha inoltre dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, secondo e sesto comma, della stessa legge, nella parte in cui fissa fra 12 e 45 e, con riferimento a un caso particolare, in 36, i coefficienti di moltiplicazione del reddito dominicale ai fini della determinazione del canone".

Successivamente la Corte Costituzionale

4

Successivamente la Corte Costituzionale con sentenza 19-22 dicembre 1977 n. 153 (in G.U. 1a s.s. 28 dicembre 1977, n. 353), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3, secondo e sesto comma della L. 10 dicembre 1973, n. 814 (che ha modificato il presente articolo) "nella parte in cui fissa tra 24 e 55, e, con riferimento a un caso particolare, in 42 volte, i coefficienti di moltiplicazione del reddito dominicale ai fini della determinazione del canone." La medesima sentenza ha dichiarato inoltre "la illegittimita' costituzionale dell'art. 3, undicesimo comma, della stessa legge."

Testo in vigore dal 11 gennaio 1974 al 6 maggio 1982

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 315/2004

    Illegittimità dichiarata
    28 ottobre 2004

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge 12 giugno 1962, n. 567, sollevata in riferimento agli artt. 3, 42 e 44 della Costituzione, posto che, se da un lato la questione è prospettata in maniera perplessa, dall'altro lato il primo capoverso della norma impugnata è già stato dichiarato illegittimo con la sentenza n. 318 del 2002, con la conseguenza che l’intero articolo – i cui successivi commi sono strettamente dipendenti dal primo – risulta ormai insuscettibile di ulteriore autonoma applicazione. – Sull'inammissibilità di questioni sollevate in maniera perplessa, v. le richiamate sentenza n. 446/2002 e ordinanza n. 342/2002.

    Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 44 cost. · Art. 14 Contratti agrari

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 80/1964

    Questione infondata
    12 novembre 1964

    Le "tabelle", compilate dalla Commissioni tecniche provinciali, contenenti i limiti minimi e massimi dei canoni di affitto dei fondi rustici, hanno la natura di atti normativi e non quella di atti giurisdizionali. Non implicando, pertanto la compilazione delle "tabelle" conferimento alle Commissioni di attribuzioni proprie dei giudici, deve essere dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 7 della l. 12 giugno 1962 n. 567 in relazione all'art. 102 Cost.. V. 40/1964 D e 40/1964 E.

    Art. 24 cost. · Art. 102 cost. · Art. 1 Norme in materia di affitto di fondi rustici · Art. 2 Norme in materia di affitto di fondi rustici

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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urn:nir:stato:legge:1962-06-12;567~art3 · fonte su Normattiva