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Il trattamento straordinario di integrazione salariale e' concesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai lavoratori delle imprese soggette alla disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di dichiarazione di fallimento, di omologazione del concordato preventivo, consistente nella cessione dei beni, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, qualora la continuazione dell'attivita' non sia stata disposta o sia cessata. Il trattamento viene concesso su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario per un periodo non superiore a dodici mesi. Entro il termine di scadenza del periodo di cui al comma 1, quando sussistano fondate prospettive di continuazione o riprese dell'attivita' e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione tramite la cessione, a qualunque titolo, dell'azienda o di sue parti, per il trattamento straordinario di integrazione salariale puo' essere prorogato, su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario, previo accertamento da parte del CIPI, per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi. La domanda deve essere corredata da una relazione approvata dal giudice delegato o dall'autorita' che esercita il controllo sulle prospettive di cessione dell'azienda o di sue parti e sui riflessi della cessione sull'occupazione aziendale. Quando non sia possibile la continuazione dell'attivita', anche tramite cessione dell'azienda o di sue parti, o quando i livelli occupazionali possono essere salvaguardati solo parzialmente, il curatore, il liquidatore o il commissario hanno facolta' di collocare in mobilita' ai sensi dell'articolo 4 ovvero dell'articolo 24 i lavoratori eccedenti. In tali casi il termine di cui all'articolo 4, comma 6, e' ridotto a trenta giorni. Il contributo a carico dell'impresa previsto dall'articolo 5, comma 4, non e' dovuto. L'imprenditore che, a titolo di affitto abbia assunto la gestione, anche parziale, di aziende appartenenti ad imprese assoggettate alle procedure di cui al comma 1, puo' esercitare il diritto di prelazione nell'acquisto delle medesime. Una volta esaurite le procedure previste dalle norme vigenti per la definitiva determinazione del prezzo di vendita dell'azienda, l'autorita' che ad essa proceda provvede a comunicare entro dieci giorni il prezzo cosi' stabilito all'imprenditore che sia riconosciuto il diritto di prelazione. Tale diritto deve essere esercitato entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione. Sono abrogati l'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301 e successive modificazioni e l'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985 n. 23, convertito con modificazioni della legge 22 aprile 1985, n. 143 e successive modificazioni.

Testo in vigore dal 27 luglio 1991 al 20 luglio 1993

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 190/2000

    Questione infondata
    13 giugno 2000

    Il canone preferenziale dell'interpretazione conforme a Costituzione, rinforzato dal concorrente canone dell'interpretazione non contrastante con la normativa comunitaria, la quale vincola l'ordinamento interno, consente di ritenere che - attraverso il richiamo alle "disposizioni in materia di mobilità ed il trattamento relativo" - il comma 4-bis dell'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223 abbia inteso disciplinare la situazione degli autoferrotranvieri colpiti da licenziamenti collettivi intimati da imprese assoggettate a procedure concorsuali, soltanto per quanto concerne l'istituto della mobilità ed il loro diritto a fruire degli effetti derivanti dalle richiamate norme sulla mobilità, ed in particolare della relativa indennità, stabilendo che a tali fini la dichiarazione di fallimento o la messa in liquidazione dell'impresa deve essere successiva al primo gennaio 1993; nulla innovando, invece, rispetto al sistema previgente, per quanto concerne la disciplina dei licenziamenti collettivi e, in particolare, la procedura per la loro rituale intimazione. Pertanto non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4-bis, prima proposizione, della legge 23 luglio 1991, n. 223, aggiunto dall'art. 6 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236, nel testo risultante dalla modifica introdotta dall'art. 7 del d.l. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito in legge 23 dicembre 1996, n. 649, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 11 della Costituzione, sulla premessa che tale comma escluderebbe gli autoferrotranvieri licenziati da imprese dichiarate fallite, o poste in liquidazione, anteriormente alla data del primo gennaio 1993 dalle garanzie procedimentali previste dalla direttiva europea 75/129/CEE e dalla stessa legge n. 223 del 1991 (con l'art. 24). - v. anche sentenza n. 6/1999, con riguardo al rapporto tra licenziamento collettivo e trattamento di mobilità. - sul rapporto di lavoro del personale delle aziende autoferrotranviarie, sentenza n. 160/2000.

    Art. 3 cost. · Art. 11 cost. · Art. 3 Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1991-07-23;223~art3 · fonte su Normattiva