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Il trattamento straordinario di integrazione salariale e' concesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai lavoratori delle imprese soggette alla disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, ((quando sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell'attivita' e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione, da valutare in base a parametri oggettivi definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali)). Il trattamento straordinario di integrazione salariale e' altresi' concesso nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione dei beni. In caso di mancata omologazione, il periodo di integrazione salariale fruito dai lavoratori sara' detratto da quello previsto nel caso di dichiarazione di fallimento.Il trattamento viene concesso su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario per un periodo non superiore a dodici mesi. 4 Entro il termine di scadenza del periodo di cui al comma 1, quando sussistano fondate prospettive di continuazione o riprese dell'attivita' e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione tramite la cessione, a qualunque titolo, dell'azienda o di sue parti, per il trattamento straordinario di integrazione salariale puo' essere prorogato, su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario, previo accertamento da parte del CIPI, per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi. La domanda deve essere corredata da una relazione approvata dal giudice delegato o dall'autorita' che esercita il controllo sulle prospettive di cessione dell'azienda o di sue parti e sui riflessi della cessione sull'occupazione aziendale. 16 Quando non sia possibile la continuazione dell'attivita', anche tramite cessione dell'azienda o di sue parti, o quando i livelli occupazionali possono essere salvaguardati solo parzialmente, il curatore, il liquidatore o il commissario hanno facolta' di collocare in mobilita' ai sensi dell'articolo 4 ovvero dell'articolo 24 i lavoratori eccedenti. In tali casi il termine di cui all'articolo 4, comma 6, e' ridotto a trenta giorni. Il contributo a carico dell'impresa previsto dall'articolo 5, comma 4, non e' dovuto. L'imprenditore che, a titolo di affitto abbia assunto la gestione, anche parziale, di aziende appartenenti ad imprese assoggettate alle procedure di cui al comma 1, puo' esercitare il diritto di prelazione nell'acquisto delle medesime. Una volta esaurite le procedure previste dalle norme vigenti per la definitiva determinazione del prezzo di vendita dell'azienda, l'autorita' che ad essa proceda provvede a comunicare entro dieci giorni il prezzo cosi' stabilito all'imprenditore che sia riconosciuto il diritto di prelazione. Tale diritto deve essere esercitato entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione. Le disposizioni in materia di mobilita' ed il trattamento relativo si applicano anche al personale il cui rapporto sia disciplinato dal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e successive estensioni, modificazioni e integrazioni, che sia stato licenziato da imprese dichiarate fallite, o poste in liquidazione, successivamente alla data del 1 gennaio 1993. Per i lavoratori che si trovino nelle indicate condizioni e che maturino, nel corso del trattamento di mobilita', il diritto alla pensione, la retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione deve intendersi quella dei dodici mesi di lavoro precedenti l'inizio del trattamento di mobilita'. 4 Ferma restando la previsione dell'articolo 4 della legge 12 luglio 1988, n. 270, e limitatamente ai lavoratori licenziati successivamente al 1 agosto 1993, nei casi di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di procedure di liquidazione, le norme in materia di mobilita' e del relativo trattamento trovano applicazione anche nei confronti delle aziende di trasporto pubblico che hanno alle proprie dipendenze personale iscritto al Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. Per i lavoratori che si trovino nelle indicate condizioni e che maturino, nel corso del trattamento di mobilita', il diritto alla pensione, la retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione deve intendersi quella del periodo di lavoro precedente l'inizio del trattamento di mobilita'. 4 Sono abrogati l'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301 e successive modificazioni e l'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985 n. 23, convertito con modificazioni della legge 22 aprile 1985, n. 143 e successive modificazioni. La disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale e di collocamento in mobilita' prevista dal presente articolo per le ipotesi di sottoposizione di imprese a procedure concorsuali si applica, fino a concorrenza massima di lire dieci miliardi annui, previo parere motivato del prefetto fondato su ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, ai lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. A tale fine l'amministratore dei beni nominato ai sensi dell'articolo 2-sexies della citata legge n. 575 del 1965 esercita le facolta' attribuite dal presente articolo al curatore, al liquidatore e al commissario nominati in relazione alle procedure concorsuali. 15 18

Gli interventi su questo articolo(4)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

4

Il D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 236, ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dall'11 maggio 1993".

D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270

15

Il D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270 ha disposto (con l'art. 108, comma 1) che "Ferma l'applicazione della disciplina vigente in materia di interventi straordinari di integrazione salariale, i trattamenti a favore dei lavoratori dipendenti delle imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria alla data di entrata in vigore del presente decreto, previsti dall'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, possono essere ulteriormente prorogati alla scadenza, su proposta del Ministero dell'industria, per un periodo massimo di dodici mesi, nei limiti di disponibilita' stabiliti dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 luglio 1998, n. 274".

L. 23 dicembre 1999, n. 488

16

La L. 23 dicembre 1999, n. 488 ha disposto (con l'art. 62, comma 1, lettera c)) che "In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2000" e' prorogato "il trattamento straordinario di integrazione salariale, con scadenza entro il 7 gennaio 2000, concesso ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per fallimento o concordato preventivo con cessione dei beni, in favore di un numero massimo di 1700 lavoratori dipendenti da societa' appartenenti ad un unico gruppo industriale con un organico superiore a 2000 unita' alla data di entrata in vigore della presente legge ed operanti nelle aree territoriali di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, e successive modificazioni. Il relativo onere e' valutato in lire 51 miliardi e 400 milioni".

18

Il D.L. 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2002, n. 172, ha disposto (con l'art. 1, comma 8-bis) che "In deroga all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e' autorizzato, con proprio decreto, a concedere una proroga, non superiore a dodici mesi e per un massimo di ventidue unita', del trattamento straordinario di integrazione salariale ad aziende al cui capitale sociale partecipano finanziarie pubbliche, costituite in data anteriore al 31 marzo 1998 per svolgere attivita' di reimpiego dei lavoratori provenienti da unita' produttive interamente dismesse appartenenti al settore siderurgico pubblico, che successivamente hanno cessato l'attivita' in quanto sottoposte a procedura fallimentare entro e non oltre la data del 31 ottobre 2001, a seguito della mancata omologazione del concordato preventivo".

Testo in vigore dal 12 agosto 2012 al 24 settembre 2015

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 190/2000

    Questione infondata
    13 giugno 2000

    Il canone preferenziale dell'interpretazione conforme a Costituzione, rinforzato dal concorrente canone dell'interpretazione non contrastante con la normativa comunitaria, la quale vincola l'ordinamento interno, consente di ritenere che - attraverso il richiamo alle "disposizioni in materia di mobilità ed il trattamento relativo" - il comma 4-bis dell'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223 abbia inteso disciplinare la situazione degli autoferrotranvieri colpiti da licenziamenti collettivi intimati da imprese assoggettate a procedure concorsuali, soltanto per quanto concerne l'istituto della mobilità ed il loro diritto a fruire degli effetti derivanti dalle richiamate norme sulla mobilità, ed in particolare della relativa indennità, stabilendo che a tali fini la dichiarazione di fallimento o la messa in liquidazione dell'impresa deve essere successiva al primo gennaio 1993; nulla innovando, invece, rispetto al sistema previgente, per quanto concerne la disciplina dei licenziamenti collettivi e, in particolare, la procedura per la loro rituale intimazione. Pertanto non è fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4-bis, prima proposizione, della legge 23 luglio 1991, n. 223, aggiunto dall'art. 6 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236, nel testo risultante dalla modifica introdotta dall'art. 7 del d.l. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito in legge 23 dicembre 1996, n. 649, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 11 della Costituzione, sulla premessa che tale comma escluderebbe gli autoferrotranvieri licenziati da imprese dichiarate fallite, o poste in liquidazione, anteriormente alla data del primo gennaio 1993 dalle garanzie procedimentali previste dalla direttiva europea 75/129/CEE e dalla stessa legge n. 223 del 1991 (con l'art. 24). - v. anche sentenza n. 6/1999, con riguardo al rapporto tra licenziamento collettivo e trattamento di mobilità. - sul rapporto di lavoro del personale delle aziende autoferrotranviarie, sentenza n. 160/2000.

    Art. 3 cost. · Art. 11 cost. · Art. 3 Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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