Art. 3 — Intervento straordinario di integrazione salariale e procedure concorsuali
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Il trattamento straordinario di integrazione salariale e' concesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai lavoratori delle imprese soggette alla disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, qualora la continuazione dell'attivita' non sia stata disposta o sia cessata. Il trattamento straordinario di integrazione salariale e' altresi' concesso nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione dei beni. In caso di mancata omologazione, il periodo di integrazione salariale fruito dai lavoratori sara' detratto da quello previsto nel caso di dichiarazione di fallimento. Il trattamento viene concesso su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario per un periodo non superiore a dodici mesi. 4 Entro il termine di scadenza del periodo di cui al comma 1, quando sussistano fondate prospettive di continuazione o riprese dell'attivita' e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione tramite la cessione, a qualunque titolo, dell'azienda o di sue parti, per il trattamento straordinario di integrazione salariale puo' essere prorogato, su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario, previo accertamento da parte del CIPI, per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi. La domanda deve essere corredata da una relazione approvata dal giudice delegato o dall'autorita' che esercita il controllo sulle prospettive di cessione dell'azienda o di sue parti e sui riflessi della cessione sull'occupazione aziendale. 16 Quando non sia possibile la continuazione dell'attivita', anche tramite cessione dell'azienda o di sue parti, o quando i livelli occupazionali possono essere salvaguardati solo parzialmente, il curatore, il liquidatore o il commissario hanno facolta' di collocare in mobilita' ai sensi dell'articolo 4 ovvero dell'articolo 24 i lavoratori eccedenti. In tali casi il termine di cui all'articolo 4, comma 6, e' ridotto a trenta giorni. Il contributo a carico dell'impresa previsto dall'articolo 5, comma 4, non e' dovuto. L'imprenditore che, a titolo di affitto abbia assunto la gestione, anche parziale, di aziende appartenenti ad imprese assoggettate alle procedure di cui al comma 1, puo' esercitare il diritto di prelazione nell'acquisto delle medesime. Una volta esaurite le procedure previste dalle norme vigenti per la definitiva determinazione del prezzo di vendita dell'azienda, l'autorita' che ad essa proceda provvede a comunicare entro dieci giorni il prezzo cosi' stabilito all'imprenditore che sia riconosciuto il diritto di prelazione. Tale diritto deve essere esercitato entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione. Le disposizioni in materia di mobilita' ed il trattamento relativo si applicano anche al personale il cui rapporto sia disciplinato dal regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e successive estensioni, modificazioni e integrazioni, che sia stato licenziato da imprese dichiarate fallite, o poste in liquidazione, successivamente alla data del 1 gennaio 1993. Per i lavoratori che si trovino nelle indicate condizioni e che maturino, nel corso del trattamento di mobilita', il diritto alla pensione, la retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione deve intendersi quella dei dodici mesi di lavoro precedenti l'inizio del trattamento di mobilita'. 4 Ferma restando la previsione dell'articolo 4 della legge 12 luglio 1988, n. 270, e limitatamente ai lavoratori licenziati successivamente al 1 agosto 1993, nei casi di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di procedure di liquidazione, le norme in materia di mobilita' e del relativo trattamento trovano applicazione anche nei confronti delle aziende di trasporto pubblico che hanno alle proprie dipendenze personale iscritto al Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto. Per i lavoratori che si trovino nelle indicate condizioni e che maturino, nel corso del trattamento di mobilita', il diritto alla pensione, la retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione deve intendersi quella del periodo di lavoro precedente l'inizio del trattamento di mobilita'. 4 Sono abrogati l'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301 e successive modificazioni e l'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985 n. 23, convertito con modificazioni della legge 22 aprile 1985, n. 143 e successive modificazioni. La disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale e di collocamento in mobilita' prevista dal presente articolo per le ipotesi di sottoposizione di imprese a procedure concorsuali si applica, fino a concorrenza massima di lire dieci miliardi annui, previo parere motivato del prefetto fondato su ragioni di sicurezza e di ordine pubblico, ai lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. A tale fine l'amministratore dei beni nominato ai sensi dell'articolo 2-sexies della citata legge n. 575 del 1965 esercita le facolta' attribuite dal presente articolo al curatore, al liquidatore e al commissario nominati in relazione alle procedure concorsuali. 15
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1993, n. 236, ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dall'11 maggio 1993".
D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270
15Il D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270 ha disposto (con l'art. 108, comma 1) che "Ferma l'applicazione della disciplina vigente in materia di interventi straordinari di integrazione salariale, i trattamenti a favore dei lavoratori dipendenti delle imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria alla data di entrata in vigore del presente decreto, previsti dall'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, possono essere ulteriormente prorogati alla scadenza, su proposta del Ministero dell'industria, per un periodo massimo di dodici mesi, nei limiti di disponibilita' stabiliti dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 luglio 1998, n. 274".
L. 23 dicembre 1999, n. 488
16La L. 23 dicembre 1999, n. 488 ha disposto (con l'art. 62, comma 1, lettera c)) che "In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2000" e' prorogato "il trattamento straordinario di integrazione salariale, con scadenza entro il 7 gennaio 2000, concesso ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per fallimento o concordato preventivo con cessione dei beni, in favore di un numero massimo di 1700 lavoratori dipendenti da societa' appartenenti ad un unico gruppo industriale con un organico superiore a 2000 unita' alla data di entrata in vigore della presente legge ed operanti nelle aree territoriali di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, e successive modificazioni. Il relativo onere e' valutato in lire 51 miliardi e 400 milioni".
Testo in vigore dal 1 gennaio 2000 al 8 agosto 2002
