Art. 13 — Contratti atipici
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A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere stipulati contratti agrari di concessione di fondi rustici che non appartengano ad alcuno dei tipi di contratti regolati dalle leggi in vigore. Ai contratti agrari non appartenenti ai tipi suddetti, si applicano le seguenti norme. Ai contratti che contengono elementi comuni ad uno o a piu' tipi di contratto si applicano esclusivamente le disposizioni che regolano il contratto tipico o il tipo di contratto prevalente. Ai contratti che non hanno alcun elemento dei tipi regolati dalle leggi in vigore, si applicano esclusivamente le disposizioni di tali leggi che regolano il tipo di contratto piu' analogo. Se nel contratto sono prevalenti o piu' analoghi gli elementi propri del contratto di lavoro subordinato si applicano esclusivamente le norme dettate per questo ultimo tipo di contratto.1 Se nel contratto prevalgono o sono piu' analoghi gli elementi dell'enfiteusi, da valutarsi secondo i criteri e nei limiti fissati dalla legge 25 febbraio 1963, n. 327, si applicano esclusivamente le norme regolatrici del rapporto enfiteutico, il tutto in conformita' e secondo le disposizioni previste dalla legge anzidetta. Le norme del presente articolo si applicano anche ai contratti in corso.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
1La Corte Costituzionale, con sentenza 20 - 28 aprile 1966, n. 30 (in G.U. 1a s.s. 30/04/1966, n. 105) ha dichiarato "ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale delle norme contenute nel quinto comma dell'art. 13 della legge 15 settembre 1964, n. 756, recante "Norme in materia di contratti agrari"."
Testo in vigore dal 1 maggio 1966 al 9 marzo 1971
