Art. 21 — Sanzioni a carico dei notai
Articolo abrogato dal d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380.
Abrogato dal 1 gennaio 2002
Articolo abrogato dal d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380.
Abrogato dal 1 gennaio 2002
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Una volta che il notaio - trasmettendo al Sindaco copia dell'atto rogato - abbia adempiuto i compiti che la legge reputa idonei ad impedire il reato di lottizzazione abusiva, ogni ulteriore intromissione nel suo atteggiamento interiore equivarrebbe a punire le intenzioni del pubblico ufficiale anche quando queste non si manifestano in atti esteriori idonei a conseguire l'evento vietato. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di incostituzionalità dell'art. 21, L. 28 febbraio 1985 n. 47, in quanto esclude la responsabilità dei notai pur se consapevoli dell'illiceità dell'atto di lottizzazione che si inducono a rogare).
Art. 3 cost. · Art. 21 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 1985
urn:nir:stato:legge:1985-02-28;47~art21 · fonte su Normattiva