Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 marzo 1985 al 1 gennaio 2002. Leggi il testo vigente →

Il ricevimento e l'autenticazione da parte dei notai di atti nulli previsti dagli articoli 17 e 18 e non convalidabili costituisce violazione dell'articolo 28 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, e comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge medesima. Tutti i pubblici ufficiali, ottemperando a quanto disposto dall'articolo 18, sono esonerati da ogni responsabilita' inerente al trasferimento o alla divisione dei terreni; l'osservanza della formalita' prevista dal sesto comma dello stesso articolo 18 tiene anche luogo del rapporto di cui all'articolo 2 del codice di procedura penale.

Testo in vigore dal 2 marzo 1985 al 1 gennaio 2002

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 595/1989

    Questione infondata
    29 dicembre 1989

    Una volta che il notaio - trasmettendo al Sindaco copia dell'atto rogato - abbia adempiuto i compiti che la legge reputa idonei ad impedire il reato di lottizzazione abusiva, ogni ulteriore intromissione nel suo atteggiamento interiore equivarrebbe a punire le intenzioni del pubblico ufficiale anche quando queste non si manifestano in atti esteriori idonei a conseguire l'evento vietato. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di incostituzionalità dell'art. 21, L. 28 febbraio 1985 n. 47, in quanto esclude la responsabilità dei notai pur se consapevoli dell'illiceità dell'atto di lottizzazione che si inducono a rogare).

    Art. 3 cost. · Art. 21 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1985-02-28;47~art21 · fonte su Normattiva