Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie

Art. 3 — Ritardato od omesso versamento del contributo afferente alla concessione

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Le regioni determinano le sanzioni per il ritardato o mancato versamento del contributo di concessione in misura non inferiore a quanto previsto nel presente articolo e non superiore al doppio. Il mancato versamento, nei termini di legge, del contributo di concessione di cui agli articoli 3, 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, comporta:

  • a)l'aumento del contributo in misura pari al 20 per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni;
  • b)l'aumento del contributo in misura pari al 50 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;
  • c)l'aumento del contributo in misura pari al 100 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni. Le misure di cui alle lettere precedenti non si cumulano. Nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui al secondo comma si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del secondo comma il comune provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito nei modi previsti dall'articolo 16 della presente legge. Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali che determineranno la misura delle sanzioni di cui al presente articolo, queste saranno applicate nelle misure indicate nel secondo comma.

Testo in vigore dal 2 marzo 1985 al 1 gennaio 2002

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 377/1990

    Parametro
    25 luglio 1990

    Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 (primo comma) della Costituzione, dell'art. 20, primo comma, lett. c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), sollevate, sotto il pr…

    Art. 3 cost. · Art. 27 cost. · Art. 81 c.p. · Art. 3 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie

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  • Ordinanza n. 929/1988

    Parametro
    28 luglio 1988

    1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. da 31 a 44 della legge 28 febbraio 1985, n.47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico- edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), "e successive modificazioni", sollevata, in riferimento agli artt.3, primo comma, e 77 (recte: 79) della Costituzione, da…

    Art. 3 cost. · Art. 128 cost. · Art. 3 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie

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Pronunce che lo citano (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1985-02-28;47~art3 · fonte su Normattiva