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E' vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere prive di concessione, nonche' ad opere prive di concessione ad edificare per le quali non siano stati stipulati contratti di somministrazione anteriormente all'entrata in vigore della presente legge. Il richiedente il servizio e' tenuto ad allegare alla domanda copia del titolo che lo ha abilitato a costruire o, per le opere abusive, copia della domanda di concessione in sanatoria, corredata della prova del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione per intero nella ipotesi dell'articolo 13 e limitatamente alle prime due rate nella ipotesi dell'articolo 35. Il contratto stipulato in difetto di tali documenti e' nullo e il funzionario dell'azienda erogatrice; cui sia imputabile la stipulazione del contratto stesso, e' soggetto alle pene comminate dall'articolo 17, lettera b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come modificato dall'articolo 20 della presente legge.

Testo in vigore dal 2 marzo 1985 al 23 giugno 1985

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